Rileggendo la normativa sulla cartografia italiana:
http://www.apat.gov.it/site/_files/Leggi/Legge2febbraio1960numero68.pdf
ho seri dubbi interpretativi sull’art. 12:
Di ogni pubblicazione cartografica prodotta da organismi non statali o da
privati riflettente il territorio e le acque sotto giurisdizione italiana, oltre
alla trasmissione della normale cartografia di obbligo secondo le leggi in
vigore, devono essere inviate a cura dell’editore due copie in edizione di
prova all’Istituto geografico militare e, ove si tratti di carte a
denominatore inferiore a 100.000, due copie in edizione definitiva alla
Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali. Per le zone
lambite dal mare devono essere inviate due copie in edizione di prova
anche all’Istituto idrografico della Marina.
Ma è ancora in vigore??
Vito