[Gfoss] Ortofoto AGEA 2021-2023

Sul sito del ministero delle politiche agricole [1] è uscito il bando per
la "gara a procedura aperta sopra soglia per la conclusione di un accordo
quadro con un unico operatore economico ai sensi dell'art. 54 comma 3 del
d. lgs. 50/2016 e smi per l'affidamento dei servizi di telerilevamento ed
elaborazione cartografica".
Insomma, è uscito il bando per l'esecuzione delle c.d. "ortofoto AGEA".
Nel sito ci sono tutti i documenti di gara e andando a vedere in
particolare l'Allegato 5 si legge:
- oggetto del servizio:
a) Ripresa Aerea;
b) Processamento dei dati per la produzione di ortofoto tematiche;
c) Ortorettifica immagini satellitari.

per quanto riguarda proprietà e licenze d'uso, l'art. 27 stabilisce che
tutti i diritti di proprietà, utilizzo, sfruttamento economico saranno di
titolarità esclusiva del ministero, ivi inclusi, a titolo esemplificativo e
non esaustivo, i diritti di pubblicazione, riproduzione, distribuzione,
diffusione (con qualsiasi mezzo e forma), utilizzo in qualsiasi forma e
modo, elaborazione o trasformazione.

Bene, tutto a posto quindi?
finalmente già in fase di indizione della gara si stabilisce che le c.d.
"ortofoto AGEA" saranno pubblicate come open data?
eh no...
infatti i successivi commi riportano in sintesi che:
- il ministero concede in licenza d'uso i prodotti alle amministrazioni
pubbliche
- il Fornitore sfrutta i prodotti per la cessione a tutti quelli che non
sono PA, senza vincoli temporali.

che dire...
sconcerto, sconforto, amarezza!
anche questa volta facciamo open data la prossima volta.
non so quali spazi ci siano per chiedere spiegazioni, contestare questa
impostazione del bando, vero è che a fronte del valore del servizio di 15
milioni di euro, lasciare per sempre nelle mani del Fornitore il diritto di
sfruttamento mi sembra francamente eccessivo.

[1]
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16755?fbclid=IwAR3OzawCmFOQpclmgPMkeFcAwNIfF3y5yigYprO6fJnFFlYpQecY9Le9d8k

________________

Riporto interamente l'art. 27 relativo alla proprietà e diritti di
sfruttamento dei prodotti.

27. PROPRIETÀ DEI PRODOTTI E DELLA DOCUMENTAZIONE, TITOLARITÀ DELLE OPERE
DELL’INGEGNO, UTILIZZO E SFRUTTAMENTO
27.1 Tutti i diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento
economico dei prodotti di fornitura, comprensivi di tutti i prodotti
intermedi, (come dettagliatamente indicati al capitolo 4 del Capitolato
Tecnico), nonché di qualunque altro materiale e documentazione realizzato
dal Fornitore o da suoi dipendenti e collaboratori nell’ambito o in
occasione dell’esecuzione dell’Accordo Quadro, saranno di titolarità
esclusiva del Mipaaf, ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non
esaustivo, i diritti di pubblicazione, riproduzione, distribuzione,
diffusione (con qualsiasi mezzo e forma), utilizzo in qualsiasi forma e
modo, elaborazione o trasformazione.
Il Mipaaf, in quanto titolare dei predetti diritti, potrà cederli
liberamente o concederli in licenza nei limiti di quanto stabilito nei
commi successivi.
27.2 Il Fornitore si obbliga espressamente a fornire al Mipaaf tutta la
documentazione ed il materiale necessario all’effettivo sfruttamento di
detti diritti di titolarità esclusiva, nonché a sottoscrivere tutti i
documenti necessari all’eventuale trascrizione di detti diritti a favore
del Mipaaf in eventuali registri od elenchi pubblici.
27.3 La documentazione di qualsiasi tipo derivata dall’esecuzione
dell’Accordo Quadro è di esclusiva proprietà del Mipaaf che ne potrà
disporre liberamente.
27.4 In particolare, il Mipaaf potrà fornire i prodotti indicati ai
precedenti commi, e nelle modalità sopra indicate, alle amministrazioni
(come meglio definite nel Capitolato Tecnico) a qualsiasi titolo operanti
nel comparto agricolo, forestale, agroalimentare e della pesca di cui
all'art. 15 del D. Lgs. 173/98 e a tutte le amministrazioni in genere di
cui al D.Lgs. 165/2001.
27.5 Il Mipaaf concede sin d’ora licenza d’uso, in favore del Fornitore,
dei prodotti di fornitura, comprensivi di tutti i prodotti intermedi, (come
dettagliatamente indicati al capitolo 4 del Capitolato Tecnico), senza
oneri aggiuntivi per lo stesso, ed in via esclusiva per ciò che attiene
allo sfruttamento dei predetti prodotti da parte di soggetti terzi diversi
dalle amministrazioni così come disciplinato al precedente comma 27.4.
Tale licenza è da intendersi non soggetta a limitazioni temporali.
27.6 In virtù della licenza di cui al precedente comma 27.5, il Fornitore
potrà, a sua volta, concedere in licenza d’uso i prodotti di fornitura, ivi
inclusi tutti i prodotti intermedi, (come dettagliatamente indicati al
capitolo 4 del Capitolato Tecnico), solo ed esclusivamente in favore di
soggetti terzi diversi dalle amministrazioni così come espresso al
precedente comma 27.4.
27.7 Le Parti concordano, pertanto, che solo il Mipaaf, e non anche il
Fornitore, potrà concedere licenza d’uso dei prodotti di cui sopra in
favore delle amministrazioni così come disciplinato al precedente comma
27.4. Il Fornitore, e non anche il Mipaaf, potrà invece concedere in
licenza i predetti prodotti in favore di soggetti terzi diversi dalle
amministrazioni sopra indicate, come stabilito al precedente comma 27.6.

Ma non c'era una direttiva europea che imponeva agli Stati comunitari di
rendere pubblici e accessibili i dati territoriali? .... o era una una di
quelle direttive "bla bla bla" tipo quelle sulla lunghezza delle zucchine o
il diametro delle vongole?

Il giorno sab 3 apr 2021 alle ore 15:38 Stefano Campus <skampus@gmail.com>
ha scritto:

Sul sito del ministero delle politiche agricole [1] è uscito il bando per
la "gara a procedura aperta sopra soglia per la conclusione di un accordo
quadro con un unico operatore economico ai sensi dell'art. 54 comma 3 del
d. lgs. 50/2016 e smi per l'affidamento dei servizi di telerilevamento ed
elaborazione cartografica".
Insomma, è uscito il bando per l'esecuzione delle c.d. "ortofoto AGEA".
Nel sito ci sono tutti i documenti di gara e andando a vedere in
particolare l'Allegato 5 si legge:
- oggetto del servizio:
a) Ripresa Aerea;
b) Processamento dei dati per la produzione di ortofoto tematiche;
c) Ortorettifica immagini satellitari.

per quanto riguarda proprietà e licenze d'uso, l'art. 27 stabilisce che
tutti i diritti di proprietà, utilizzo, sfruttamento economico saranno di
titolarità esclusiva del ministero, ivi inclusi, a titolo esemplificativo e
non esaustivo, i diritti di pubblicazione, riproduzione, distribuzione,
diffusione (con qualsiasi mezzo e forma), utilizzo in qualsiasi forma e
modo, elaborazione o trasformazione.

Bene, tutto a posto quindi?
finalmente già in fase di indizione della gara si stabilisce che le c.d.
"ortofoto AGEA" saranno pubblicate come open data?
eh no...
infatti i successivi commi riportano in sintesi che:
- il ministero concede in licenza d'uso i prodotti alle amministrazioni
pubbliche
- il Fornitore sfrutta i prodotti per la cessione a tutti quelli che non
sono PA, senza vincoli temporali.

che dire...
sconcerto, sconforto, amarezza!
anche questa volta facciamo open data la prossima volta.
non so quali spazi ci siano per chiedere spiegazioni, contestare questa
impostazione del bando, vero è che a fronte del valore del servizio di 15
milioni di euro, lasciare per sempre nelle mani del Fornitore il diritto di
sfruttamento mi sembra francamente eccessivo.

[1]

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16755?fbclid=IwAR3OzawCmFOQpclmgPMkeFcAwNIfF3y5yigYprO6fJnFFlYpQecY9Le9d8k

________________

Riporto interamente l'art. 27 relativo alla proprietà e diritti di
sfruttamento dei prodotti.

27. PROPRIETÀ DEI PRODOTTI E DELLA DOCUMENTAZIONE, TITOLARITÀ DELLE OPERE
DELL’INGEGNO, UTILIZZO E SFRUTTAMENTO
27.1 Tutti i diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento
economico dei prodotti di fornitura, comprensivi di tutti i prodotti
intermedi, (come dettagliatamente indicati al capitolo 4 del Capitolato
Tecnico), nonché di qualunque altro materiale e documentazione realizzato
dal Fornitore o da suoi dipendenti e collaboratori nell’ambito o in
occasione dell’esecuzione dell’Accordo Quadro, saranno di titolarità
esclusiva del Mipaaf, ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non
esaustivo, i diritti di pubblicazione, riproduzione, distribuzione,
diffusione (con qualsiasi mezzo e forma), utilizzo in qualsiasi forma e
modo, elaborazione o trasformazione.
Il Mipaaf, in quanto titolare dei predetti diritti, potrà cederli
liberamente o concederli in licenza nei limiti di quanto stabilito nei
commi successivi.
27.2 Il Fornitore si obbliga espressamente a fornire al Mipaaf tutta la
documentazione ed il materiale necessario all’effettivo sfruttamento di
detti diritti di titolarità esclusiva, nonché a sottoscrivere tutti i
documenti necessari all’eventuale trascrizione di detti diritti a favore
del Mipaaf in eventuali registri od elenchi pubblici.
27.3 La documentazione di qualsiasi tipo derivata dall’esecuzione
dell’Accordo Quadro è di esclusiva proprietà del Mipaaf che ne potrà
disporre liberamente.
27.4 In particolare, il Mipaaf potrà fornire i prodotti indicati ai
precedenti commi, e nelle modalità sopra indicate, alle amministrazioni
(come meglio definite nel Capitolato Tecnico) a qualsiasi titolo operanti
nel comparto agricolo, forestale, agroalimentare e della pesca di cui
all'art. 15 del D. Lgs. 173/98 e a tutte le amministrazioni in genere di
cui al D.Lgs. 165/2001.
27.5 Il Mipaaf concede sin d’ora licenza d’uso, in favore del Fornitore,
dei prodotti di fornitura, comprensivi di tutti i prodotti intermedi, (come
dettagliatamente indicati al capitolo 4 del Capitolato Tecnico), senza
oneri aggiuntivi per lo stesso, ed in via esclusiva per ciò che attiene
allo sfruttamento dei predetti prodotti da parte di soggetti terzi diversi
dalle amministrazioni così come disciplinato al precedente comma 27.4.
Tale licenza è da intendersi non soggetta a limitazioni temporali.
27.6 In virtù della licenza di cui al precedente comma 27.5, il Fornitore
potrà, a sua volta, concedere in licenza d’uso i prodotti di fornitura, ivi
inclusi tutti i prodotti intermedi, (come dettagliatamente indicati al
capitolo 4 del Capitolato Tecnico), solo ed esclusivamente in favore di
soggetti terzi diversi dalle amministrazioni così come espresso al
precedente comma 27.4.
27.7 Le Parti concordano, pertanto, che solo il Mipaaf, e non anche il
Fornitore, potrà concedere licenza d’uso dei prodotti di cui sopra in
favore delle amministrazioni così come disciplinato al precedente comma
27.4. Il Fornitore, e non anche il Mipaaf, potrà invece concedere in
licenza i predetti prodotti in favore di soggetti terzi diversi dalle
amministrazioni sopra indicate, come stabilito al precedente comma 27.6.
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Gfoss@lists.gfoss.it
http://lists.gfoss.it/cgi-bin/mailman/listinfo/gfoss
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I messaggi di questa lista non hanno relazione diretta con le posizioni
dell'Associazione GFOSS.it.
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mica solo i dati territoriali....

https://www.isprambiente.gov.it/it/garante_aia_ilva/normativa/Normativa-sull-accesso-alle-informazioni/normativa-sovranazionale/la-convenzione-di-aarhus

anche casatielli e pastiere!

Il giorno 3 apr 2021, alle ore 16:37, Marco Spaziani <spaziani.marco@gmail.com> ha scritto:

Ma non c'era una direttiva europea che imponeva agli Stati comunitari di
rendere pubblici e accessibili i dati territoriali? .... o era una una di
quelle direttive "bla bla bla" tipo quelle sulla lunghezza delle zucchine o
il diametro delle vongole?

Il giorno sab 3 apr 2021 alle ore 15:38 Stefano Campus <skampus@gmail.com>
ha scritto:

Sul sito del ministero delle politiche agricole [1] è uscito il bando per
la "gara a procedura aperta sopra soglia per la conclusione di un accordo
quadro con un unico operatore economico ai sensi dell'art. 54 comma 3 del
d. lgs. 50/2016 e smi per l'affidamento dei servizi di telerilevamento ed
elaborazione cartografica".
Insomma, è uscito il bando per l'esecuzione delle c.d. "ortofoto AGEA".
Nel sito ci sono tutti i documenti di gara e andando a vedere in
particolare l'Allegato 5 si legge:
- oggetto del servizio:
a) Ripresa Aerea;
b) Processamento dei dati per la produzione di ortofoto tematiche;
c) Ortorettifica immagini satellitari.

per quanto riguarda proprietà e licenze d'uso, l'art. 27 stabilisce che
tutti i diritti di proprietà, utilizzo, sfruttamento economico saranno di
titolarità esclusiva del ministero, ivi inclusi, a titolo esemplificativo e
non esaustivo, i diritti di pubblicazione, riproduzione, distribuzione,
diffusione (con qualsiasi mezzo e forma), utilizzo in qualsiasi forma e
modo, elaborazione o trasformazione.

Bene, tutto a posto quindi?
finalmente già in fase di indizione della gara si stabilisce che le c.d.
"ortofoto AGEA" saranno pubblicate come open data?
eh no...
infatti i successivi commi riportano in sintesi che:
- il ministero concede in licenza d'uso i prodotti alle amministrazioni
pubbliche
- il Fornitore sfrutta i prodotti per la cessione a tutti quelli che non
sono PA, senza vincoli temporali.

che dire...
sconcerto, sconforto, amarezza!
anche questa volta facciamo open data la prossima volta.
non so quali spazi ci siano per chiedere spiegazioni, contestare questa
impostazione del bando, vero è che a fronte del valore del servizio di 15
milioni di euro, lasciare per sempre nelle mani del Fornitore il diritto di
sfruttamento mi sembra francamente eccessivo.

[1]

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16755?fbclid=IwAR3OzawCmFOQpclmgPMkeFcAwNIfF3y5yigYprO6fJnFFlYpQecY9Le9d8k

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Riporto interamente l'art. 27 relativo alla proprietà e diritti di
sfruttamento dei prodotti.

27. PROPRIETÀ DEI PRODOTTI E DELLA DOCUMENTAZIONE, TITOLARITÀ DELLE OPERE
DELL’INGEGNO, UTILIZZO E SFRUTTAMENTO
27.1 Tutti i diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento
economico dei prodotti di fornitura, comprensivi di tutti i prodotti
intermedi, (come dettagliatamente indicati al capitolo 4 del Capitolato
Tecnico), nonché di qualunque altro materiale e documentazione realizzato
dal Fornitore o da suoi dipendenti e collaboratori nell’ambito o in
occasione dell’esecuzione dell’Accordo Quadro, saranno di titolarità
esclusiva del Mipaaf, ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non
esaustivo, i diritti di pubblicazione, riproduzione, distribuzione,
diffusione (con qualsiasi mezzo e forma), utilizzo in qualsiasi forma e
modo, elaborazione o trasformazione.
Il Mipaaf, in quanto titolare dei predetti diritti, potrà cederli
liberamente o concederli in licenza nei limiti di quanto stabilito nei
commi successivi.
27.2 Il Fornitore si obbliga espressamente a fornire al Mipaaf tutta la
documentazione ed il materiale necessario all’effettivo sfruttamento di
detti diritti di titolarità esclusiva, nonché a sottoscrivere tutti i
documenti necessari all’eventuale trascrizione di detti diritti a favore
del Mipaaf in eventuali registri od elenchi pubblici.
27.3 La documentazione di qualsiasi tipo derivata dall’esecuzione
dell’Accordo Quadro è di esclusiva proprietà del Mipaaf che ne potrà
disporre liberamente.
27.4 In particolare, il Mipaaf potrà fornire i prodotti indicati ai
precedenti commi, e nelle modalità sopra indicate, alle amministrazioni
(come meglio definite nel Capitolato Tecnico) a qualsiasi titolo operanti
nel comparto agricolo, forestale, agroalimentare e della pesca di cui
all'art. 15 del D. Lgs. 173/98 e a tutte le amministrazioni in genere di
cui al D.Lgs. 165/2001.
27.5 Il Mipaaf concede sin d’ora licenza d’uso, in favore del Fornitore,
dei prodotti di fornitura, comprensivi di tutti i prodotti intermedi, (come
dettagliatamente indicati al capitolo 4 del Capitolato Tecnico), senza
oneri aggiuntivi per lo stesso, ed in via esclusiva per ciò che attiene
allo sfruttamento dei predetti prodotti da parte di soggetti terzi diversi
dalle amministrazioni così come disciplinato al precedente comma 27.4.
Tale licenza è da intendersi non soggetta a limitazioni temporali.
27.6 In virtù della licenza di cui al precedente comma 27.5, il Fornitore
potrà, a sua volta, concedere in licenza d’uso i prodotti di fornitura, ivi
inclusi tutti i prodotti intermedi, (come dettagliatamente indicati al
capitolo 4 del Capitolato Tecnico), solo ed esclusivamente in favore di
soggetti terzi diversi dalle amministrazioni così come espresso al
precedente comma 27.4.
27.7 Le Parti concordano, pertanto, che solo il Mipaaf, e non anche il
Fornitore, potrà concedere licenza d’uso dei prodotti di cui sopra in
favore delle amministrazioni così come disciplinato al precedente comma
27.4. Il Fornitore, e non anche il Mipaaf, potrà invece concedere in
licenza i predetti prodotti in favore di soggetti terzi diversi dalle
amministrazioni sopra indicate, come stabilito al precedente comma 27.6.
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la convenzione di aarhus non mi sembra definisca esattamente che cosa sia una
informazione ambientale e quindi la domanda sorge spontanea: le foto aeree
sono un dato ambientale?
secondo me sì ma non seguendo la convenzione di aarhus ma più banalmente
secondo INSPIRE, dato che costituisce uno dei contenuti dell'Allegato II.

s.

--
Sent from: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/

Nella normativa Inspire:
https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/leggi_decreti_direttive/01_direttiva_inspire_2007_2_ce.pdf

Art. 14:
1. Gli Stati membri assicurano che i servizi di cui all’articolo 11,paragrafo
1, lettere a) e b) siano messi gratuitamente adisposizione del pubblico

E l' Art.11 citato con le lettere a) e b):
-------------------------------------
Art. 1. Gli Stati membri istituiscono e gestiscono una rete per laprestazione
dei seguenti servizi per i set di dati territoriali e iservizi ad essi
relativi per i quali sono stati creati metadati anorma della presente
direttiva:
a) servizi di ricerca che consentano di cercare i set di datiterritoriali e
i servizi ad essi relativi in base al contenuto deimetadati corrispondenti
e di visualizzare il contenuto deimetadati;
b) servizi di consultazione che consentano di eseguire almenole seguenti
operazioni: visualizzazione, navigazione, varia-zione della scala di
visualizzazione (zoom inezoom out),variazione della porzione di territorio
inquadrata (pan),sovrapposizione dei set di dati territoriali
consultabili evisualizzazione
delle informazioni contenute nelle legendee qualsivoglia contenuto
pertinente dei metadati;
-------------------------------
Pero' in generale, occorre fare attenzione che Inspire si riferisc ai dati
originali non a le loro copie.

--------------------------------
Art4 - comma 2:

2. Se molteplici copie identiche dei medesimi set di datiterritoriali sono
detenute da varie autorità pubbliche, o per contodelle stesse, la presente
direttiva si applica solo alla versione diriferimento da cui derivano le
varie copie.
--------------------------------

Il giorno lun 5 apr 2021 alle ore 14:25 stefano campus <skampus@gmail.com>
ha scritto:

la convenzione di aarhus non mi sembra definisca esattamente che cosa sia
una
informazione ambientale e quindi la domanda sorge spontanea: le foto aeree
sono un dato ambientale?
secondo me sì ma non seguendo la convenzione di aarhus ma più banalmente
secondo INSPIRE, dato che costituisce uno dei contenuti dell'Allegato II.

s.

--
Sent from:
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--
-----------------
Andrea Peri
. . . . . . . . .
qwerty àèìòù
-----------------

andrea, gli articoli descrivono esattamente le funzioni di un servizio WMS
(a parte la stampa che non viene citata).
questo potrebbe giustificare la pubblicazione da parte delle
amministrazioni che ottengono in licenza le ortofoto a pubblicare
legittimamente un servizio wms, ma se hai bisogno dei fotogrammi o del file
dell'ortofoto la devi comprare dal Fornitore.
coscienza a posto, direttiva rispettata ma è comunque un brutto segnale.

s.

Il giorno lun 5 apr 2021 alle ore 14:53 Andrea Peri <aperi2007@gmail.com>
ha scritto:

Nella normativa Inspire:

https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/leggi_decreti_direttive/01_direttiva_inspire_2007_2_ce.pdf

Art. 14:
1. Gli Stati membri assicurano che i servizi di cui all’articolo 11,paragrafo
1, lettere a) e b) siano messi gratuitamente adisposizione del pubblico

E l' Art.11 citato con le lettere a) e b):
-------------------------------------
Art. 1. Gli Stati membri istituiscono e gestiscono una rete per laprestazione
dei seguenti servizi per i set di dati territoriali e iservizi ad essi
relativi per i quali sono stati creati metadati anorma della presente
direttiva:
a) servizi di ricerca che consentano di cercare i set di datiterritoriali
e i servizi ad essi relativi in base al contenuto deimetadati
corrispondenti e di visualizzare il contenuto deimetadati;
b) servizi di consultazione che consentano di eseguire almenole seguenti
operazioni: visualizzazione, navigazione, varia-zione della scala di
visualizzazione (zoom inezoom out),variazione della porzione di
territorio inquadrata (pan),sovrapposizione dei set di dati territoriali
consultabili evisualizzazione delle informazioni contenute nelle legendee
qualsivoglia contenuto pertinente dei metadati;
-------------------------------
Pero' in generale, occorre fare attenzione che Inspire si riferisc ai dati
originali non a le loro copie.

--------------------------------
Art4 - comma 2:

2. Se molteplici copie identiche dei medesimi set di datiterritoriali
sono detenute da varie autorità pubbliche, o per contodelle stesse, la
presente direttiva si applica solo alla versione diriferimento da cui
derivano le varie copie.
--------------------------------

Il giorno lun 5 apr 2021 alle ore 14:25 stefano campus <skampus@gmail.com>
ha scritto:

la convenzione di aarhus non mi sembra definisca esattamente che cosa sia
una
informazione ambientale e quindi la domanda sorge spontanea: le foto aeree
sono un dato ambientale?
secondo me sì ma non seguendo la convenzione di aarhus ma più banalmente
secondo INSPIRE, dato che costituisce uno dei contenuti dell'Allegato II.

s.

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Andrea Peri
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Appunto

Inspire non aiuta sulle ofc.
Pero poi c'è la direttiva sugli Open data.

A.

Il lun 5 apr 2021, 15:39 Stefano Campus <skampus@gmail.com> ha scritto:

andrea, gli articoli descrivono esattamente le funzioni di un servizio WMS
(a parte la stampa che non viene citata).
questo potrebbe giustificare la pubblicazione da parte delle
amministrazioni che ottengono in licenza le ortofoto a pubblicare
legittimamente un servizio wms, ma se hai bisogno dei fotogrammi o del file
dell'ortofoto la devi comprare dal Fornitore.
coscienza a posto, direttiva rispettata ma è comunque un brutto segnale.

s.

Il giorno lun 5 apr 2021 alle ore 14:53 Andrea Peri <aperi2007@gmail.com>
ha scritto:

Nella normativa Inspire:

https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/leggi_decreti_direttive/01_direttiva_inspire_2007_2_ce.pdf

Art. 14:
1. Gli Stati membri assicurano che i servizi di cui all’articolo 11,paragrafo
1, lettere a) e b) siano messi gratuitamente adisposizione del pubblico

E l' Art.11 citato con le lettere a) e b):
-------------------------------------
Art. 1. Gli Stati membri istituiscono e gestiscono una rete per laprestazione
dei seguenti servizi per i set di dati territoriali e iservizi ad essi
relativi per i quali sono stati creati metadati anorma della presente
direttiva:
a) servizi di ricerca che consentano di cercare i set di datiterritoriali
e i servizi ad essi relativi in base al contenuto deimetadati
corrispondenti e di visualizzare il contenuto deimetadati;
b) servizi di consultazione che consentano di eseguire almenole seguenti
operazioni: visualizzazione, navigazione, varia-zione della scala di
visualizzazione (zoom inezoom out),variazione della porzione di
territorio inquadrata (pan),sovrapposizione dei set di dati territoriali
consultabili evisualizzazione delle informazioni contenute nelle legendee
qualsivoglia contenuto pertinente dei metadati;
-------------------------------
Pero' in generale, occorre fare attenzione che Inspire si riferisc ai
dati originali non a le loro copie.

--------------------------------
Art4 - comma 2:

2. Se molteplici copie identiche dei medesimi set di datiterritoriali
sono detenute da varie autorità pubbliche, o per contodelle stesse, la
presente direttiva si applica solo alla versione diriferimento da cui
derivano le varie copie.
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Il giorno lun 5 apr 2021 alle ore 14:25 stefano campus <skampus@gmail.com>
ha scritto:

la convenzione di aarhus non mi sembra definisca esattamente che cosa
sia una
informazione ambientale e quindi la domanda sorge spontanea: le foto
aeree
sono un dato ambientale?
secondo me sì ma non seguendo la convenzione di aarhus ma più banalmente
secondo INSPIRE, dato che costituisce uno dei contenuti dell'Allegato
II.

s.

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http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/
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Andrea Peri
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aggiungo un altro elemento.
il decreto legislativo 33/2013 (c.d. Decreto Trasparenza) impone l'obbligo
di pubblicazione nella sezione trasparenza del sito dell'amministrazione.
Infatti l'Art. 40 (Pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali) al
comma 2 recita:
"2. Le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del
decreto legislativo n. 195 del 2005, pubblicano, sui propri siti
istituzionali e in conformita' a quanto previsto dal presente
decreto, le informazioni ambientali di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, che
detengono ai fini delle proprie attivita' istituzionali, nonche' le
relazioni di cui all'articolo 10 del medesimo decreto legislativo. Di tali
informazioni deve essere dato specifico rilievo all'interno di
un'apposita sezione detta «Informazioni ambientali»."

leggendo la definizione di dato ambientale (decreto legislativo n. 195 del
2005, )
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto s'intende per:
a) «informazione ambientale»: qualsiasi informazione disponibile in forma
scritta, visiva, sonora, elettronica od in qualunque altra forma materiale
concernente:
1) lo stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera,
l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le
zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi
costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le
interazioni tra questi elementi;

mi sembra chiaro che le foto aeree sono a tutti gli effetti delle
informazioni ambientali proprio perché tramite esse si può dedurre lo stato
del territorio.

sempre più convinto che non distribuire quelle informazioni sia
un'operazione legalmente border line...

s.

--
Sent from: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/

Tutta la strategia per quelle ortofito derivano da accordi informali
preventivi che hanno condizionato i contenuti dei capitolati. Prima ancora
della disponibilità delle ortofoto sarebbe da pretendere trasparenza sui
processi che hanno condotto a comporre la gara in quelle modalità..... La
scelta di non volere più il cpsg come interlocutore è funzionale ad avere
mani libere per questa negoziazione.

Chi è ora il ministro dell'ambiente e chi quello dell'agricoltura? (ho
perso il filo!).

Il lun 5 apr 2021, 18:38 stefano campus <skampus@gmail.com> ha scritto:

aggiungo un altro elemento.
il decreto legislativo 33/2013 (c.d. Decreto Trasparenza) impone l'obbligo
di pubblicazione nella sezione trasparenza del sito dell'amministrazione.
Infatti l'Art. 40 (Pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali) al
comma 2 recita:
"2. Le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del
decreto legislativo n. 195 del 2005, pubblicano, sui propri siti
istituzionali e in conformita' a quanto previsto dal presente
decreto, le informazioni ambientali di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, che
detengono ai fini delle proprie attivita' istituzionali, nonche' le
relazioni di cui all'articolo 10 del medesimo decreto legislativo. Di tali
informazioni deve essere dato specifico rilievo all'interno di
un'apposita sezione detta «Informazioni ambientali»."

leggendo la definizione di dato ambientale (decreto legislativo n. 195 del
2005, )
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto s'intende per:
a) «informazione ambientale»: qualsiasi informazione disponibile in forma
scritta, visiva, sonora, elettronica od in qualunque altra forma materiale
concernente:
1) lo stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera,
l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi,
le
zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi
costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre,
le
interazioni tra questi elementi;

mi sembra chiaro che le foto aeree sono a tutti gli effetti delle
informazioni ambientali proprio perché tramite esse si può dedurre lo stato
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dell'Associazione GFOSS.it.
764 iscritti al 23/08/2019

E' vero. Avevo avuto anche io notizia di questa scelta.
Aggiungo inoltre che la strategia di trattare separatamente con ogni
regione, piuttosto che con il CPSG (che rappresentandole tutte e 20 aveva
un peso specifico maggiore), portava un ulteriore vantaggio che era quello
di produrre fotogrammi per uso ortofoto di tipo "tematico" piuttosto che
fotogrammi per uso "restituzione cartgorafica" che ovviamente copriva anche
le OFC perche' nel piu' ci sta anche il meno.
Ma con dei fotogrammi con qualita' cartografica ci si poeva fare anche
restituzione di cartografica CTR etc...

La precedente mandata del 2016 , produsse fotogrammi a qualita'
cartografica.
In quelle del 2019 a quello che ne so io la qualita' e' tematica.
O almeno cosi' ho sentito dire, visto che i capitolati non sono noti.
:slight_smile:

.. magari mi sbaglio ...

Pero' i primi riscontri delle OFC che ho potuto vedere non erano un
granche' convincenti.
Sull'infrarosso si vedeva a occhi nudo (gioco di parole).

:slight_smile:

Il giorno mar 6 apr 2021 alle ore 09:20 Maurizio Trevisani <
maurizio.trevisani@gmail.com> ha scritto:

Tutta la strategia per quelle ortofito derivano da accordi informali
preventivi che hanno condizionato i contenuti dei capitolati. Prima ancora
della disponibilità delle ortofoto sarebbe da pretendere trasparenza sui
processi che hanno condotto a comporre la gara in quelle modalità..... La
scelta di non volere più il cpsg come interlocutore è funzionale ad avere
mani libere per questa negoziazione.

Chi è ora il ministro dell'ambiente e chi quello dell'agricoltura? (ho
perso il filo!).

Il lun 5 apr 2021, 18:38 stefano campus <skampus@gmail.com> ha scritto:

> aggiungo un altro elemento.
> il decreto legislativo 33/2013 (c.d. Decreto Trasparenza) impone
l'obbligo
> di pubblicazione nella sezione trasparenza del sito dell'amministrazione.
> Infatti l'Art. 40 (Pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali)
al
> comma 2 recita:
> "2. Le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del
> decreto legislativo n. 195 del 2005, pubblicano, sui propri siti
> istituzionali e in conformita' a quanto previsto dal presente
> decreto, le informazioni ambientali di cui all'articolo 2, comma 1,
> lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, che
> detengono ai fini delle proprie attivita' istituzionali, nonche' le
> relazioni di cui all'articolo 10 del medesimo decreto legislativo. Di
tali
> informazioni deve essere dato specifico rilievo all'interno di
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>
> leggendo la definizione di dato ambientale (decreto legislativo n. 195
del
> 2005, )
> Art. 2.
> Definizioni
> 1. Ai fini del presente decreto s'intende per:
> a) «informazione ambientale»: qualsiasi informazione disponibile in forma
> scritta, visiva, sonora, elettronica od in qualunque altra forma
materiale
> concernente:
> 1) lo stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera,
> l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi,
> le
> zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi
> costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre,
> le
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Andrea Peri
. . . . . . . . .
qwerty àèìòù
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Mi domando cosa ne pensano gli operatori privati organizzati tipo ordini
professionali, principalmente geometri ed agronomi.

Il mar 6 apr 2021, 15:45 Andrea Peri <aperi2007@gmail.com> ha scritto:

E' vero. Avevo avuto anche io notizia di questa scelta.
Aggiungo inoltre che la strategia di trattare separatamente con ogni
regione, piuttosto che con il CPSG (che rappresentandole tutte e 20 aveva
un peso specifico maggiore), portava un ulteriore vantaggio che era quello
di produrre fotogrammi per uso ortofoto di tipo "tematico" piuttosto che
fotogrammi per uso "restituzione cartgorafica" che ovviamente copriva anche
le OFC perche' nel piu' ci sta anche il meno.
Ma con dei fotogrammi con qualita' cartografica ci si poeva fare anche
restituzione di cartografica CTR etc...

La precedente mandata del 2016 , produsse fotogrammi a qualita'
cartografica.
In quelle del 2019 a quello che ne so io la qualita' e' tematica.
O almeno cosi' ho sentito dire, visto che i capitolati non sono noti.
:slight_smile:

.. magari mi sbaglio ...

Pero' i primi riscontri delle OFC che ho potuto vedere non erano un
granche' convincenti.
Sull'infrarosso si vedeva a occhi nudo (gioco di parole).

:slight_smile:

Il giorno mar 6 apr 2021 alle ore 09:20 Maurizio Trevisani <
maurizio.trevisani@gmail.com> ha scritto:

> Tutta la strategia per quelle ortofito derivano da accordi informali
> preventivi che hanno condizionato i contenuti dei capitolati. Prima
ancora
> della disponibilità delle ortofoto sarebbe da pretendere trasparenza sui
> processi che hanno condotto a comporre la gara in quelle modalità..... La
> scelta di non volere più il cpsg come interlocutore è funzionale ad avere
> mani libere per questa negoziazione.
>
> Chi è ora il ministro dell'ambiente e chi quello dell'agricoltura? (ho
> perso il filo!).
>
> Il lun 5 apr 2021, 18:38 stefano campus <skampus@gmail.com> ha scritto:
>
> > aggiungo un altro elemento.
> > il decreto legislativo 33/2013 (c.d. Decreto Trasparenza) impone
> l'obbligo
> > di pubblicazione nella sezione trasparenza del sito
dell'amministrazione.
> > Infatti l'Art. 40 (Pubblicazione e accesso alle informazioni
ambientali)
> al
> > comma 2 recita:
> > "2. Le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b),
del
> > decreto legislativo n. 195 del 2005, pubblicano, sui propri siti
> > istituzionali e in conformita' a quanto previsto dal presente
> > decreto, le informazioni ambientali di cui all'articolo 2, comma 1,
> > lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, che
> > detengono ai fini delle proprie attivita' istituzionali, nonche' le
> > relazioni di cui all'articolo 10 del medesimo decreto legislativo. Di
> tali
> > informazioni deve essere dato specifico rilievo all'interno di
> > un'apposita sezione detta «Informazioni ambientali»."
> >
> > leggendo la definizione di dato ambientale (decreto legislativo n. 195
> del
> > 2005, )
> > Art. 2.
> > Definizioni
> > 1. Ai fini del presente decreto s'intende per:
> > a) «informazione ambientale»: qualsiasi informazione disponibile in
forma
> > scritta, visiva, sonora, elettronica od in qualunque altra forma
> materiale
> > concernente:
> > 1) lo stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera,
> > l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli
igrotopi,
> > le
> > zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi
> > costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e,
inoltre,
> > le
> > interazioni tra questi elementi;
> >
> > mi sembra chiaro che le foto aeree sono a tutti gli effetti delle
> > informazioni ambientali proprio perché tramite esse si può dedurre lo
> stato
> > del territorio.
> >
> > sempre più convinto che non distribuire quelle informazioni sia
> > un'operazione legalmente border line...
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Non credo che siano interlocutori di agea.
Boh.

Il mer 7 apr 2021, 07:38 Enrico Ferreguti <enricofer@gmail.com> ha scritto:

Mi domando cosa ne pensano gli operatori privati organizzati tipo ordini
professionali, principalmente geometri ed agronomi.

Il mar 6 apr 2021, 15:45 Andrea Peri <aperi2007@gmail.com> ha scritto:

> E' vero. Avevo avuto anche io notizia di questa scelta.
> Aggiungo inoltre che la strategia di trattare separatamente con ogni
> regione, piuttosto che con il CPSG (che rappresentandole tutte e 20 aveva
> un peso specifico maggiore), portava un ulteriore vantaggio che era
quello
> di produrre fotogrammi per uso ortofoto di tipo "tematico" piuttosto che
> fotogrammi per uso "restituzione cartgorafica" che ovviamente copriva
anche
> le OFC perche' nel piu' ci sta anche il meno.
> Ma con dei fotogrammi con qualita' cartografica ci si poeva fare anche
> restituzione di cartografica CTR etc...
>
> La precedente mandata del 2016 , produsse fotogrammi a qualita'
> cartografica.
> In quelle del 2019 a quello che ne so io la qualita' e' tematica.
> O almeno cosi' ho sentito dire, visto che i capitolati non sono noti.
> :slight_smile:
>
> .. magari mi sbaglio ...
>
> Pero' i primi riscontri delle OFC che ho potuto vedere non erano un
> granche' convincenti.
> Sull'infrarosso si vedeva a occhi nudo (gioco di parole).
>
> :slight_smile:
>
>
>
> Il giorno mar 6 apr 2021 alle ore 09:20 Maurizio Trevisani <
> maurizio.trevisani@gmail.com> ha scritto:
>
> > Tutta la strategia per quelle ortofito derivano da accordi informali
> > preventivi che hanno condizionato i contenuti dei capitolati. Prima
> ancora
> > della disponibilità delle ortofoto sarebbe da pretendere trasparenza
sui
> > processi che hanno condotto a comporre la gara in quelle modalità.....
La
> > scelta di non volere più il cpsg come interlocutore è funzionale ad
avere
> > mani libere per questa negoziazione.
> >
> > Chi è ora il ministro dell'ambiente e chi quello dell'agricoltura? (ho
> > perso il filo!).
> >
> > Il lun 5 apr 2021, 18:38 stefano campus <skampus@gmail.com> ha
scritto:
> >
> > > aggiungo un altro elemento.
> > > il decreto legislativo 33/2013 (c.d. Decreto Trasparenza) impone
> > l'obbligo
> > > di pubblicazione nella sezione trasparenza del sito
> dell'amministrazione.
> > > Infatti l'Art. 40 (Pubblicazione e accesso alle informazioni
> ambientali)
> > al
> > > comma 2 recita:
> > > "2. Le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b),
> del
> > > decreto legislativo n. 195 del 2005, pubblicano, sui propri siti
> > > istituzionali e in conformita' a quanto previsto dal presente
> > > decreto, le informazioni ambientali di cui all'articolo 2, comma 1,
> > > lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, che
> > > detengono ai fini delle proprie attivita' istituzionali, nonche' le
> > > relazioni di cui all'articolo 10 del medesimo decreto legislativo. Di
> > tali
> > > informazioni deve essere dato specifico rilievo all'interno di
> > > un'apposita sezione detta «Informazioni ambientali»."
> > >
> > > leggendo la definizione di dato ambientale (decreto legislativo n.
195
> > del
> > > 2005, )
> > > Art. 2.
> > > Definizioni
> > > 1. Ai fini del presente decreto s'intende per:
> > > a) «informazione ambientale»: qualsiasi informazione disponibile in
> forma
> > > scritta, visiva, sonora, elettronica od in qualunque altra forma
> > materiale
> > > concernente:
> > > 1) lo stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera,
> > > l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli
> igrotopi,
> > > le
> > > zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi
> > > costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e,
> inoltre,
> > > le
> > > interazioni tra questi elementi;
> > >
> > > mi sembra chiaro che le foto aeree sono a tutti gli effetti delle
> > > informazioni ambientali proprio perché tramite esse si può dedurre lo
> > stato
> > > del territorio.
> > >
> > > sempre più convinto che non distribuire quelle informazioni sia
> > > un'operazione legalmente border line...
> > >
> > > s.
> > >
> > >
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Credo che la disponibilità di una ortofoto con copertura nazionale con data
certa e con possibilità di sfruttamento commerciale sia ampio interesse,
non ristretto agli interlocutori di agea. Secondo me l'istanza di apertura
della licenza d'uso è valida e fondata ed avrebbe più peso se fosse
sostenuta anche da altri soggetti portatori di interessi economici
rilevanti sul territorio. Gli ordini professionali sono solo i primi che mi
vengono in mente, ma potrebbe essere coinvolta anche confinidustria per
quanto mi riguarda.

Il giorno mer 7 apr 2021 alle ore 08:48 Andrea Peri <aperi2007@gmail.com>
ha scritto:

Non credo che siano interlocutori di agea.
Boh.

Il mer 7 apr 2021, 07:38 Enrico Ferreguti <enricofer@gmail.com> ha
scritto:

Mi domando cosa ne pensano gli operatori privati organizzati tipo ordini
professionali, principalmente geometri ed agronomi.

Il mar 6 apr 2021, 15:45 Andrea Peri <aperi2007@gmail.com> ha scritto:

> E' vero. Avevo avuto anche io notizia di questa scelta.
> Aggiungo inoltre che la strategia di trattare separatamente con ogni
> regione, piuttosto che con il CPSG (che rappresentandole tutte e 20
aveva
> un peso specifico maggiore), portava un ulteriore vantaggio che era
quello
> di produrre fotogrammi per uso ortofoto di tipo "tematico" piuttosto che
> fotogrammi per uso "restituzione cartgorafica" che ovviamente copriva
anche
> le OFC perche' nel piu' ci sta anche il meno.
> Ma con dei fotogrammi con qualita' cartografica ci si poeva fare anche
> restituzione di cartografica CTR etc...
>
> La precedente mandata del 2016 , produsse fotogrammi a qualita'
> cartografica.
> In quelle del 2019 a quello che ne so io la qualita' e' tematica.
> O almeno cosi' ho sentito dire, visto che i capitolati non sono noti.
> :slight_smile:
>
> .. magari mi sbaglio ...
>
> Pero' i primi riscontri delle OFC che ho potuto vedere non erano un
> granche' convincenti.
> Sull'infrarosso si vedeva a occhi nudo (gioco di parole).
>
> :slight_smile:
>
>
>
> Il giorno mar 6 apr 2021 alle ore 09:20 Maurizio Trevisani <
> maurizio.trevisani@gmail.com> ha scritto:
>
> > Tutta la strategia per quelle ortofito derivano da accordi informali
> > preventivi che hanno condizionato i contenuti dei capitolati. Prima
> ancora
> > della disponibilità delle ortofoto sarebbe da pretendere trasparenza
sui
> > processi che hanno condotto a comporre la gara in quelle
modalità..... La
> > scelta di non volere più il cpsg come interlocutore è funzionale ad
avere
> > mani libere per questa negoziazione.
> >
> > Chi è ora il ministro dell'ambiente e chi quello dell'agricoltura? (ho
> > perso il filo!).
> >
> > Il lun 5 apr 2021, 18:38 stefano campus <skampus@gmail.com> ha
scritto:
> >
> > > aggiungo un altro elemento.
> > > il decreto legislativo 33/2013 (c.d. Decreto Trasparenza) impone
> > l'obbligo
> > > di pubblicazione nella sezione trasparenza del sito
> dell'amministrazione.
> > > Infatti l'Art. 40 (Pubblicazione e accesso alle informazioni
> ambientali)
> > al
> > > comma 2 recita:
> > > "2. Le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b),
> del
> > > decreto legislativo n. 195 del 2005, pubblicano, sui propri siti
> > > istituzionali e in conformita' a quanto previsto dal
presente
> > > decreto, le informazioni ambientali di cui all'articolo 2, comma
1,
> > > lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195,
che
> > > detengono ai fini delle proprie attivita' istituzionali, nonche'
le
> > > relazioni di cui all'articolo 10 del medesimo decreto legislativo.
Di
> > tali
> > > informazioni deve essere dato specifico rilievo all'interno di
> > > un'apposita sezione detta «Informazioni ambientali»."
> > >
> > > leggendo la definizione di dato ambientale (decreto legislativo n.
195
> > del
> > > 2005, )
> > > Art. 2.
> > > Definizioni
> > > 1. Ai fini del presente decreto s'intende per:
> > > a) «informazione ambientale»: qualsiasi informazione disponibile in
> forma
> > > scritta, visiva, sonora, elettronica od in qualunque altra forma
> > materiale
> > > concernente:
> > > 1) lo stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera,
> > > l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli
> igrotopi,
> > > le
> > > zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi
> > > costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e,
> inoltre,
> > > le
> > > interazioni tra questi elementi;
> > >
> > > mi sembra chiaro che le foto aeree sono a tutti gli effetti delle
> > > informazioni ambientali proprio perché tramite esse si può dedurre
lo
> > stato
> > > del territorio.
> > >
> > > sempre più convinto che non distribuire quelle informazioni sia
> > > un'operazione legalmente border line...
> > >
> > > s.
> > >
> > >
> > > --
> > > Sent from:
> > >
> >
>
http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/
> > > _______________________________________________
> > > Gfoss@lists.gfoss.it
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> > > Questa e' una lista di discussione pubblica aperta a tutti.
> > > I messaggi di questa lista non hanno relazione diretta con le
posizioni
> > > dell'Associazione GFOSS.it.
> > > 764 iscritti al 23/08/2019
> > _______________________________________________
> > Gfoss@lists.gfoss.it
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> > I messaggi di questa lista non hanno relazione diretta con le
posizioni
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> > 764 iscritti al 23/08/2019
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ciao a tutti.
Mi intrometto nella discussione solo per segnalare
che quegli ordini che hanno accesso al SIAN per il fascicolo agricolo,

(agronomi, periti agrari, agrotecnici, credo geometri) "vedono" prima
(refresh) le foto AGEA per i controlli aziendali.
Anche se avrebbero
l'obbligo di non diffondere informazioni, dai e dai ... dopo un pò
circolano le foto col catastale sopra (poche particelle) ...

Sicuramente un sistema "poco" efficace di diffusione delle informazioni

giuseppe

Il 07.04.2021 09:50 Enrico Ferreguti ha scritto:

Credo

che la disponibilità di una ortofoto con copertura nazionale con data

certa e con possibilità di sfruttamento commerciale sia ampio
interesse,

non ristretto agli interlocutori di agea. Secondo me

l'istanza di apertura

della licenza d'uso è valida e fondata ed

avrebbe più peso se fosse

sostenuta anche da altri soggetti portatori

di interessi economici

rilevanti sul territorio. Gli ordini

professionali sono solo i primi che mi

vengono in mente, ma potrebbe

essere coinvolta anche confinidustria per

quanto mi riguarda.

Il

giorno mer 7 apr 2021 alle ore 08:48 Andrea Peri

ha scritto:

Non credo che siano interlocutori di agea. Boh. Il mer 7 apr 2021, 07:38
Enrico Ferreguti ha scritto:

Mi domando cosa ne pensano gli

operatori privati organizzati tipo ordini professionali, principalmente
geometri ed agronomi. Il mar 6 apr 2021, 15:45 Andrea Peri ha scritto:

E' vero. Avevo avuto anche io notizia di questa scelta.

Aggiungo inoltre che la strategia di trattare separatamente con ogni
regione, piuttosto che con il CPSG (che rappresentandole tutte e 20

aveva

un peso specifico maggiore), portava un ulteriore

vantaggio che era

quello processi che hanno condotto a comporre la

gara in quelle modalità..... La scelta di non volere più il cpsg come
interlocutore è funzionale ad avere

border-left:#1010ff 2px solid;

margin-left:5px; width:100%"> mani libere per questa negoziazione. Chi è
ora il ministro dell'ambiente e chi quello dell'agricoltura? (ho perso
il filo!). Il lun 5 apr 2021, 18:38 stefano campus ha scritto: aggiungo
un altro elemento. il decreto legislativo 33/2013 (c.d. Decreto
Trasparenza) impone l'obbligo

style="padding-left:5px;

border-left:#1010ff 2px solid; margin-left:5px; width:100%">di
pubblicazione nella sezione trasparenza del sito dell'amministrazio

00%">

Infatti l'Art. 40 (Pubblicazione e accesso alle

informazioni

ambientali) al

x; border-left:#1010ff 2px solid;

margin-left:5px; width:100%">comma 2 recita: "2. Le amministrazioni di
cui all'articolo 2, comma 1, let

ff 2px solid;

margin-left:5px; width:100%">

decreto legislativo n. 195

del 2005, pubblicano, sui propri siti istituzionali e in conformita' a
quanto previsto dal

presente

decreto, le

informazioni ambientali di cui all'articolo 2, comma

1,

lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.

195,

che

dth:100%"> detengono ai fini delle proprie

attivita'

i, nonche' le informazioni deve essere dato specifico

rilievo all'interno di un'apposita sezione detta «Informazioni
ambientali»." leggendo la definizione di dato ambientale (decreto
legislativo n. 195 del 2005, ) Art. 2. Definizioni 1. Ai fini del
presente decreto s'intende per: a) «informazione ambientale»: qualsiasi
informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica
od in qualunque altra forma materiale con

io, i siti naturali,

compresi gli igrotopi, le zone costiere

diversità biologica ed i

suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente
modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi; mi se

amite esse si può dedurre lo stato

e" style="padding-left:5px;

border-left:#1010ff 2px solid; margin-left:5px; width:100%">del
territorio. sempre più convinto che non distribuire quelle informazioni
sia un'operazione legalmente border line... s. -- Sent from:
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Con Tiscali Mobile Smart 30 4G hai minuti illimitati, 100 SMS e 30 Giga in 4G a soli 8,99€ al mese. http://tisca.li/smart30

Aggiorno i lettori di questo forum, segnalando che è stata posta la questione
direttamente al RUP.
Nelle FAQ [1] pubblicate nel sito del ministero [2], è inserita la domanda e
la risposta, laconica ma significativa: /“si tratta di un refuso”/.
I prodotti AGEA 2021-2023 non saranno dati in concessione al Fornitore sono
dunque di proprietà del Ministero che li diffonderà ai privati secondo dei
criteri a questo punto ancora da decidere.

Ora che la Direttiva 1024/2019 [3] relativa all’apertura dei dati e al
riutilizzo dell’informazione del settore pubblico sarà recepita dagli Stati
membri entro il 17 luglio 2021, credo proprio che a meno di eccezioni, che
io comunque non sono in grado di cogliere, questi dati saranno davvero messi
a disposizione del pubblico nella forma più libera che tutti auspichiamo.
La Direttiva, che vi invito a leggere e ad apprezzarne l’estrema
comprensibilità, individua nell’Allegato 1 [3] le categorie tematiche di
serie di dati di elevato valore: un enorme passo avanti sia per la cultura
degli Open Data sia per il riuso in chiave economica che questa Direttiva
susciterà.

s.

[1]
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/a%2F7%2F2%2FD.e658c4d3ab775f0f9949/P/BLOB%3AID%3D16755/E/pdf

*Domanda*
Nell’Allegato 5 “Schema Di Accordo Quadro” si legge al punto 27.1 che “Tutti
i diritti di proprietà e/o
di utilizzazione e sfruttamento economico dei prodotti di fornitura …
saranno di titolarità esclusiva
del Mipaaf, ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i diritti
di pubblicazione, riproduzione,
distribuzione, diffusione (con qualsiasi mezzo e forma), utilizzo in
qualsiasi forma e modo,
elaborazione o trasformazione”, come auspicato e previsto dal Codice
dell’Amministrazione Digitale.
Tale punto 27.1 è però contraddetto dai successivi punti 27.5, in cui si
concede al Fornitore la licenza d’uso dei prodotti di fornitura ed “in via
esclusiva per ciò che attiene allo sfruttamento dei predetti prodotti da
parte di soggetti terzi diversi dalle amministrazioni”, ed ancora dal punto
27.6, in cui il Fornitore può “a sua volta, concedere in licenza d’uso i
prodotti di fornitura …, solo ed esclusivamente in favore di soggetti terzi
diversi dalle amministrazioni”. Si chiede pertanto se i punti 27.5 e 27.6
siano un refuso.

*Risposta*
Le previsioni di cui ai punti 27.5 e 27.6 sono un refuso. Va pertanto
considerato quanto previsto dal punto 27.1.

[2]
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16755

[3]
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L1024&from=EN

ALLEGATO I
Elenco delle categorie tematiche di serie di dati di elevato valore di cui
all’articolo 13, paragrafo 1

Dati geospaziali
Dati relativi all’osservazione della terra e all’ambiente
Dati meteorologici
Dati statistici
Dati relativi alle imprese e alla proprietà delle imprese
Dati relativi alla mobilità

--
Sent from: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/

Il refuso stava sul sito o sul capitolato ?
Meno male comunque che ve ne siete accorti, altrimenti poteva.anche creare
problemi ed equivoci in futuro.

Inoltre così avete anche lanciato il messaggio che siete sempre presenti.

A.

Il gio 22 apr 2021, 19:58 stefano campus <skampus@gmail.com> ha scritto:

Aggiorno i lettori di questo forum, segnalando che è stata posta la
questione
direttamente al RUP.
Nelle FAQ [1] pubblicate nel sito del ministero [2], è inserita la domanda
e
la risposta, laconica ma significativa: /“si tratta di un refuso”/.
I prodotti AGEA 2021-2023 non saranno dati in concessione al Fornitore sono
dunque di proprietà del Ministero che li diffonderà ai privati secondo dei
criteri a questo punto ancora da decidere.

Ora che la Direttiva 1024/2019 [3] relativa all’apertura dei dati e al
riutilizzo dell’informazione del settore pubblico sarà recepita dagli Stati
membri entro il 17 luglio 2021, credo proprio che a meno di eccezioni, che
io comunque non sono in grado di cogliere, questi dati saranno davvero
messi
a disposizione del pubblico nella forma più libera che tutti auspichiamo.
La Direttiva, che vi invito a leggere e ad apprezzarne l’estrema
comprensibilità, individua nell’Allegato 1 [3] le categorie tematiche di
serie di dati di elevato valore: un enorme passo avanti sia per la cultura
degli Open Data sia per il riuso in chiave economica che questa Direttiva
susciterà.

s.

[1]

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/a%2F7%2F2%2FD.e658c4d3ab775f0f9949/P/BLOB%3AID%3D16755/E/pdf

*Domanda*
Nell’Allegato 5 “Schema Di Accordo Quadro” si legge al punto 27.1 che
“Tutti
i diritti di proprietà e/o
di utilizzazione e sfruttamento economico dei prodotti di fornitura …
saranno di titolarità esclusiva
del Mipaaf, ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i
diritti
di pubblicazione, riproduzione,
distribuzione, diffusione (con qualsiasi mezzo e forma), utilizzo in
qualsiasi forma e modo,
elaborazione o trasformazione”, come auspicato e previsto dal Codice
dell’Amministrazione Digitale.
Tale punto 27.1 è però contraddetto dai successivi punti 27.5, in cui si
concede al Fornitore la licenza d’uso dei prodotti di fornitura ed “in via
esclusiva per ciò che attiene allo sfruttamento dei predetti prodotti da
parte di soggetti terzi diversi dalle amministrazioni”, ed ancora dal punto
27.6, in cui il Fornitore può “a sua volta, concedere in licenza d’uso i
prodotti di fornitura …, solo ed esclusivamente in favore di soggetti terzi
diversi dalle amministrazioni”. Si chiede pertanto se i punti 27.5 e 27.6
siano un refuso.

*Risposta*
Le previsioni di cui ai punti 27.5 e 27.6 sono un refuso. Va pertanto
considerato quanto previsto dal punto 27.1.

[2]

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16755

[3]

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L1024&from=EN

ALLEGATO I
Elenco delle categorie tematiche di serie di dati di elevato valore di cui
all’articolo 13, paragrafo 1

Dati geospaziali
Dati relativi all’osservazione della terra e all’ambiente
Dati meteorologici
Dati statistici
Dati relativi alle imprese e alla proprietà delle imprese
Dati relativi alla mobilità

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764 iscritti al 23/08/2019

sul capitolato.
non sono un esperto di codice degli appalti, per cui non saprei dirti se un
refuso di questa entità meriterebbe il ritiro del capitolato e
l'aggiornamento oppure se le FAQ siano sufficienti ad emendare il
capitolato.
certo è che secondo me si tratta di una variazione che potrebbe incidere
sull'offerta.
voglio dire: se so che qualora vincessi potrei avere un introito dalla
vendita o delle foto o di un servizio ai privati senza vincolo di tempo, mi
potrei permettere anche un'offerta più bassa.
ora che questa "concessione" si è rivelata un refuso, magari un concorrente
potrebbe trovarsi nelle condizioni di rivedere l'offerta.

s.

Il giorno gio 22 apr 2021 alle ore 20:42 Andrea Peri <aperi2007@gmail.com>
ha scritto:

Il refuso stava sul sito o sul capitolato ?
Meno male comunque che ve ne siete accorti, altrimenti poteva.anche creare
problemi ed equivoci in futuro.

Inoltre così avete anche lanciato il messaggio che siete sempre presenti.

A.

Il gio 22 apr 2021, 19:58 stefano campus <skampus@gmail.com> ha scritto:

Aggiorno i lettori di questo forum, segnalando che è stata posta la
questione
direttamente al RUP.
Nelle FAQ [1] pubblicate nel sito del ministero [2], è inserita la
domanda e
la risposta, laconica ma significativa: /“si tratta di un refuso”/.
I prodotti AGEA 2021-2023 non saranno dati in concessione al Fornitore
sono
dunque di proprietà del Ministero che li diffonderà ai privati secondo dei
criteri a questo punto ancora da decidere.

Ora che la Direttiva 1024/2019 [3] relativa all’apertura dei dati e al
riutilizzo dell’informazione del settore pubblico sarà recepita dagli
Stati
membri entro il 17 luglio 2021, credo proprio che a meno di eccezioni, che
io comunque non sono in grado di cogliere, questi dati saranno davvero
messi
a disposizione del pubblico nella forma più libera che tutti auspichiamo.
La Direttiva, che vi invito a leggere e ad apprezzarne l’estrema
comprensibilità, individua nell’Allegato 1 [3] le categorie tematiche di
serie di dati di elevato valore: un enorme passo avanti sia per la cultura
degli Open Data sia per il riuso in chiave economica che questa Direttiva
susciterà.

s.

[1]

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/a%2F7%2F2%2FD.e658c4d3ab775f0f9949/P/BLOB%3AID%3D16755/E/pdf

*Domanda*
Nell’Allegato 5 “Schema Di Accordo Quadro” si legge al punto 27.1 che
“Tutti
i diritti di proprietà e/o
di utilizzazione e sfruttamento economico dei prodotti di fornitura …
saranno di titolarità esclusiva
del Mipaaf, ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i
diritti
di pubblicazione, riproduzione,
distribuzione, diffusione (con qualsiasi mezzo e forma), utilizzo in
qualsiasi forma e modo,
elaborazione o trasformazione”, come auspicato e previsto dal Codice
dell’Amministrazione Digitale.
Tale punto 27.1 è però contraddetto dai successivi punti 27.5, in cui si
concede al Fornitore la licenza d’uso dei prodotti di fornitura ed “in via
esclusiva per ciò che attiene allo sfruttamento dei predetti prodotti da
parte di soggetti terzi diversi dalle amministrazioni”, ed ancora dal
punto
27.6, in cui il Fornitore può “a sua volta, concedere in licenza d’uso i
prodotti di fornitura …, solo ed esclusivamente in favore di soggetti
terzi
diversi dalle amministrazioni”. Si chiede pertanto se i punti 27.5 e 27.6
siano un refuso.

*Risposta*
Le previsioni di cui ai punti 27.5 e 27.6 sono un refuso. Va pertanto
considerato quanto previsto dal punto 27.1.

[2]

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16755

[3]

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L1024&from=EN

ALLEGATO I
Elenco delle categorie tematiche di serie di dati di elevato valore di cui
all’articolo 13, paragrafo 1

Dati geospaziali
Dati relativi all’osservazione della terra e all’ambiente
Dati meteorologici
Dati statistici
Dati relativi alle imprese e alla proprietà delle imprese
Dati relativi alla mobilità

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I messaggi di questa lista non hanno relazione diretta con le posizioni
dell'Associazione GFOSS.it.
764 iscritti al 23/08/2019

Intanto grazie Stefano per aver sollevato il punto.

Non so se la risposta nelle FAQ risolva effettivamente il problema, però intanto è lì ufficialmente.

Per il resto, mi chiedo se non sia il caso di provare a scrivere una lettera aperta da parte di GFOSS.it al MIPAAF per richiedere che tali dati vengano rilasciati in open data ben fatti e riusabili. Potrebbe essere firmata a più mani da varie associazioni interessate al tema...

Ale

On 22/04/21 22:01, Stefano Campus wrote:

sul capitolato.
non sono un esperto di codice degli appalti, per cui non saprei dirti se un
refuso di questa entità meriterebbe il ritiro del capitolato e
l'aggiornamento oppure se le FAQ siano sufficienti ad emendare il
capitolato.
certo è che secondo me si tratta di una variazione che potrebbe incidere
sull'offerta.
voglio dire: se so che qualora vincessi potrei avere un introito dalla
vendita o delle foto o di un servizio ai privati senza vincolo di tempo, mi
potrei permettere anche un'offerta più bassa.
ora che questa "concessione" si è rivelata un refuso, magari un concorrente
potrebbe trovarsi nelle condizioni di rivedere l'offerta.

s.

Il giorno gio 22 apr 2021 alle ore 20:42 Andrea Peri <aperi2007@gmail.com>
ha scritto:

Il refuso stava sul sito o sul capitolato ?
Meno male comunque che ve ne siete accorti, altrimenti poteva.anche creare
problemi ed equivoci in futuro.

Inoltre così avete anche lanciato il messaggio che siete sempre presenti.

A.

Il gio 22 apr 2021, 19:58 stefano campus <skampus@gmail.com> ha scritto:

Aggiorno i lettori di questo forum, segnalando che è stata posta la
questione
direttamente al RUP.
Nelle FAQ [1] pubblicate nel sito del ministero [2], è inserita la
domanda e
la risposta, laconica ma significativa: /“si tratta di un refuso”/.
I prodotti AGEA 2021-2023 non saranno dati in concessione al Fornitore
sono
dunque di proprietà del Ministero che li diffonderà ai privati secondo dei
criteri a questo punto ancora da decidere.

Ora che la Direttiva 1024/2019 [3] relativa all’apertura dei dati e al
riutilizzo dell’informazione del settore pubblico sarà recepita dagli
Stati
membri entro il 17 luglio 2021, credo proprio che a meno di eccezioni, che
io comunque non sono in grado di cogliere, questi dati saranno davvero
messi
a disposizione del pubblico nella forma più libera che tutti auspichiamo.
La Direttiva, che vi invito a leggere e ad apprezzarne l’estrema
comprensibilità, individua nell’Allegato 1 [3] le categorie tematiche di
serie di dati di elevato valore: un enorme passo avanti sia per la cultura
degli Open Data sia per il riuso in chiave economica che questa Direttiva
susciterà.

s.

[1]

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/a%2F7%2F2%2FD.e658c4d3ab775f0f9949/P/BLOB%3AID%3D16755/E/pdf

*Domanda*
Nell’Allegato 5 “Schema Di Accordo Quadro” si legge al punto 27.1 che
“Tutti
i diritti di proprietà e/o
di utilizzazione e sfruttamento economico dei prodotti di fornitura …
saranno di titolarità esclusiva
del Mipaaf, ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i
diritti
di pubblicazione, riproduzione,
distribuzione, diffusione (con qualsiasi mezzo e forma), utilizzo in
qualsiasi forma e modo,
elaborazione o trasformazione”, come auspicato e previsto dal Codice
dell’Amministrazione Digitale.
Tale punto 27.1 è però contraddetto dai successivi punti 27.5, in cui si
concede al Fornitore la licenza d’uso dei prodotti di fornitura ed “in via
esclusiva per ciò che attiene allo sfruttamento dei predetti prodotti da
parte di soggetti terzi diversi dalle amministrazioni”, ed ancora dal
punto
27.6, in cui il Fornitore può “a sua volta, concedere in licenza d’uso i
prodotti di fornitura …, solo ed esclusivamente in favore di soggetti
terzi
diversi dalle amministrazioni”. Si chiede pertanto se i punti 27.5 e 27.6
siano un refuso.

*Risposta*
Le previsioni di cui ai punti 27.5 e 27.6 sono un refuso. Va pertanto
considerato quanto previsto dal punto 27.1.

[2]

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16755

[3]

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L1024&from=EN

ALLEGATO I
Elenco delle categorie tematiche di serie di dati di elevato valore di cui
all’articolo 13, paragrafo 1

Dati geospaziali
Dati relativi all’osservazione della terra e all’ambiente
Dati meteorologici
Dati statistici
Dati relativi alle imprese e alla proprietà delle imprese
Dati relativi alla mobilità

--
Sent from:
http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/
_______________________________________________
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I messaggi di questa lista non hanno relazione diretta con le posizioni
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Alessandro Sarretta

skype/twitter: alesarrett
Web: ilsarrett.wordpress.com <http://ilsarrett.wordpress.com>

Research information:

  * Google scholar profile
    <http://scholar.google.it/citations?user=IsyXargAAAAJ&hl=it&gt;
  * ORCID <http://orcid.org/0000-0002-1475-8686&gt;
  * Research Gate <https://www.researchgate.net/profile/Alessandro_Sarretta&gt;
  * Impactstory <https://impactstory.org/AlessandroSarretta&gt;

Mi piace come idea!
*______________*
*Alberto Grava *
Pianificatore Territoriale
3224 sez. A, Albo APPC Tv
www.albertograva.it
via San Fris, 52
31029 Vittorio Veneto (TV)
t. +39 3494643461 p.i. 04960590265 | cod. uni. KRRH6B9
<https://www.linkedin.com/in/alberto-grava-32335a2a/&gt;

Think green!!

Print this email only if absolutely necessary. Thank you!
Stampa questa mail solo se strettamente necessario. Grazie!

Il giorno ven 23 apr 2021 alle ore 03:27 Alessandro Sarretta <
alessandro.sarretta@gmail.com> ha scritto:

Intanto grazie Stefano per aver sollevato il punto.

Non so se la risposta nelle FAQ risolva effettivamente il problema, però
intanto è lì ufficialmente.

Per il resto, mi chiedo se non sia il caso di provare a scrivere una
lettera aperta da parte di GFOSS.it al MIPAAF per richiedere che tali
dati vengano rilasciati in open data ben fatti e riusabili. Potrebbe
essere firmata a più mani da varie associazioni interessate al tema...

Ale

On 22/04/21 22:01, Stefano Campus wrote:
> sul capitolato.
> non sono un esperto di codice degli appalti, per cui non saprei dirti se
un
> refuso di questa entità meriterebbe il ritiro del capitolato e
> l'aggiornamento oppure se le FAQ siano sufficienti ad emendare il
> capitolato.
> certo è che secondo me si tratta di una variazione che potrebbe incidere
> sull'offerta.
> voglio dire: se so che qualora vincessi potrei avere un introito dalla
> vendita o delle foto o di un servizio ai privati senza vincolo di tempo,
mi
> potrei permettere anche un'offerta più bassa.
> ora che questa "concessione" si è rivelata un refuso, magari un
concorrente
> potrebbe trovarsi nelle condizioni di rivedere l'offerta.
>
> s.
>
> Il giorno gio 22 apr 2021 alle ore 20:42 Andrea Peri <
aperi2007@gmail.com>
> ha scritto:
>
>> Il refuso stava sul sito o sul capitolato ?
>> Meno male comunque che ve ne siete accorti, altrimenti poteva.anche
creare
>> problemi ed equivoci in futuro.
>>
>> Inoltre così avete anche lanciato il messaggio che siete sempre
presenti.
>>
>> A.
>>
>>
>>
>>
>>
>> Il gio 22 apr 2021, 19:58 stefano campus <skampus@gmail.com> ha
scritto:
>>
>>> Aggiorno i lettori di questo forum, segnalando che è stata posta la
>>> questione
>>> direttamente al RUP.
>>> Nelle FAQ [1] pubblicate nel sito del ministero [2], è inserita la
>>> domanda e
>>> la risposta, laconica ma significativa: /“si tratta di un refuso”/.
>>> I prodotti AGEA 2021-2023 non saranno dati in concessione al Fornitore
>>> sono
>>> dunque di proprietà del Ministero che li diffonderà ai privati secondo
dei
>>> criteri a questo punto ancora da decidere.
>>>
>>> Ora che la Direttiva 1024/2019 [3] relativa all’apertura dei dati e al
>>> riutilizzo dell’informazione del settore pubblico sarà recepita dagli
>>> Stati
>>> membri entro il 17 luglio 2021, credo proprio che a meno di eccezioni,
che
>>> io comunque non sono in grado di cogliere, questi dati saranno davvero
>>> messi
>>> a disposizione del pubblico nella forma più libera che tutti
auspichiamo.
>>> La Direttiva, che vi invito a leggere e ad apprezzarne l’estrema
>>> comprensibilità, individua nell’Allegato 1 [3] le categorie tematiche
di
>>> serie di dati di elevato valore: un enorme passo avanti sia per la
cultura
>>> degli Open Data sia per il riuso in chiave economica che questa
Direttiva
>>> susciterà.
>>>
>>> s.
>>>
>>> [1]
>>>
>>>
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/a%2F7%2F2%2FD.e658c4d3ab775f0f9949/P/BLOB%3AID%3D16755/E/pdf
>>>
>>> *Domanda*
>>> Nell’Allegato 5 “Schema Di Accordo Quadro” si legge al punto 27.1 che
>>> “Tutti
>>> i diritti di proprietà e/o
>>> di utilizzazione e sfruttamento economico dei prodotti di fornitura …
>>> saranno di titolarità esclusiva
>>> del Mipaaf, ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i
>>> diritti
>>> di pubblicazione, riproduzione,
>>> distribuzione, diffusione (con qualsiasi mezzo e forma), utilizzo in
>>> qualsiasi forma e modo,
>>> elaborazione o trasformazione”, come auspicato e previsto dal Codice
>>> dell’Amministrazione Digitale.
>>> Tale punto 27.1 è però contraddetto dai successivi punti 27.5, in cui
si
>>> concede al Fornitore la licenza d’uso dei prodotti di fornitura ed “in
via
>>> esclusiva per ciò che attiene allo sfruttamento dei predetti prodotti
da
>>> parte di soggetti terzi diversi dalle amministrazioni”, ed ancora dal
>>> punto
>>> 27.6, in cui il Fornitore può “a sua volta, concedere in licenza d’uso
i
>>> prodotti di fornitura …, solo ed esclusivamente in favore di soggetti
>>> terzi
>>> diversi dalle amministrazioni”. Si chiede pertanto se i punti 27.5 e
27.6
>>> siano un refuso.
>>>
>>> *Risposta*
>>> Le previsioni di cui ai punti 27.5 e 27.6 sono un refuso. Va pertanto
>>> considerato quanto previsto dal punto 27.1.
>>>
>>> [2]
>>>
>>>
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16755
>>>
>>> [3]
>>>
>>>
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L1024&from=EN
>>>
>>> ALLEGATO I
>>> Elenco delle categorie tematiche di serie di dati di elevato valore di
cui
>>> all’articolo 13, paragrafo 1
>>>
>>> Dati geospaziali
>>> Dati relativi all’osservazione della terra e all’ambiente
>>> Dati meteorologici
>>> Dati statistici
>>> Dati relativi alle imprese e alla proprietà delle imprese
>>> Dati relativi alla mobilità
>>>
>>>
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Alessandro Sarretta

skype/twitter: alesarrett
Web: ilsarrett.wordpress.com <http://ilsarrett.wordpress.com>

Research information:

  * Google scholar profile
    <http://scholar.google.it/citations?user=IsyXargAAAAJ&hl=it&gt;
  * ORCID <http://orcid.org/0000-0002-1475-8686&gt;
  * Research Gate <
https://www.researchgate.net/profile/Alessandro_Sarretta&gt;
  * Impactstory <https://impactstory.org/AlessandroSarretta&gt;

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Ciao a tutti,

On Fri, 23 Apr 2021 at 03:27, Alessandro Sarretta
<alessandro.sarretta@gmail.com> wrote:

Intanto grazie Stefano per aver sollevato il punto.

Non so se la risposta nelle FAQ risolva effettivamente il problema, però
intanto è lì ufficialmente.

Per il resto, mi chiedo se non sia il caso di provare a scrivere una
lettera aperta da parte di GFOSS.it al MIPAAF per richiedere che tali
dati vengano rilasciati in open data ben fatti e riusabili. Potrebbe
essere firmata a più mani da varie associazioni interessate al tema...

ale avresti voglia/tempo di buttare giù una bozza?
potremmo usare il git dell'associazione
https://gitlab.com/associazionegfoss-it così poi per farla firmare
possiamo usare le issue

Ale

--
ciao
Luca

www.lucadelu.org