[Gfoss] pagina "Licenze" sul wiki

http://wiki.gfoss.it/index.php/Licenze

l'ennesimo tentativo di fare chiarezza su uno dei tanti temi caldi per
GFOSS.it

Contribuite in maniera ordinata, usate la pagina di discussione... come
al solito.

Ciao,
Steko

--
Stefano Costa
steko@jabber.linux.it
http://www.iosa.it Archeologia e Software Libero
Io uso Debian GNU/Linux!

Steko... meno male che ho controllato la posta.
Stavo per mandare una mail per proporre alla lista la costruzione di
una pagina dedicata alle licenze.
Io non me ne intendo, e mi manca il tempo per aprpofondire le
interessanti notizie che riportate nel thread su quale possa essere la
licenza migliore per i geodati, tra i milioni di disponibili.
Una wikipage su di esse è una manna dal cielo.

PB

Il 30/10/07, Stefano Costa ha scritto:

http://wiki.gfoss.it/index.php/Licenze

l'ennesimo tentativo di fare chiarezza su uno dei tanti temi caldi per
GFOSS.it

Contribuite in maniera ordinata, usate la pagina di discussione... come
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I messaggi di questa lista non rispecchiano necessariamente
le posizioni dell'Associazione GFOSS.it.

Il giorno mar, 30/10/2007 alle 15.06 +0100, Pietro Blu Giandonato ha
scritto:

Steko... meno male che ho controllato la posta.
Stavo per mandare una mail per proporre alla lista la costruzione di
una pagina dedicata alle licenze.
Io non me ne intendo, e mi manca il tempo per aprpofondire le
interessanti notizie che riportate nel thread su quale possa essere la
licenza migliore per i geodati, tra i milioni di disponibili.
Una wikipage su di esse è una manna dal cielo.

Io me ne intendo meno di te, sicuramente.

La pagina non è fatta per fornire verità pronte all'uso quanto piuttosto
per fare il punto della situazione, raccogliere informazioni che spesso
sulla mailing list vanno disperse (e infatti ci ritroviamo puntualmente
ad affrontare temi già visti a pochi mesi di distanza).

Cerchiamo di tenere queste pagine di servizio sul wiki leggibili, con
*poche* informazioni utili. Usiamo le pagine di discussione (son noioso
lo so)

Ciao,
Steko

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Stefano,
hai già dato un’occhiata qui ??
http://opendefinition.org/licenses/

pg

p.s.
nella pagine delle petizioni ho aggiunto quella sui dati geografici (liberi)

Il 30/10/07, Stefano Costa <steko@iosa.it> ha scritto:

Il giorno mar, 30/10/2007 alle 15.06 +0100, Pietro Blu Giandonato ha
scritto:

Steko… meno male che ho controllato la posta.
Stavo per mandare una mail per proporre alla lista la costruzione di
una pagina dedicata alle licenze.
Io non me ne intendo, e mi manca il tempo per aprpofondire le
interessanti notizie che riportate nel thread su quale possa essere la
licenza migliore per i geodati, tra i milioni di disponibili.
Una wikipage su di esse è una manna dal cielo.

Io me ne intendo meno di te, sicuramente.

La pagina non è fatta per fornire verità pronte all’uso quanto piuttosto
per fare il punto della situazione, raccogliere informazioni che spesso
sulla mailing list vanno disperse (e infatti ci ritroviamo puntualmente
ad affrontare temi già visti a pochi mesi di distanza).

Cerchiamo di tenere queste pagine di servizio sul wiki leggibili, con
poche informazioni utili. Usiamo le pagine di discussione (son noioso
lo so)

Ciao,
Steko


Stefano Costa
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Piergiorgio Cipriano
pg.cipriano@gmail.com

(conosci … http://www.freegis-italia.org ??)

Vi segnalo la necessità che la licenza debba necessariamente tutelare
anche la PA rispetto a qualsiasi utlizzo dei dati. Segnalate anche questo
a Massimo Travostino.

In pratica, nel definire la massima e più libera disponibilità dei dati
(per mille motivi, da quelli citati da Frank Warmenrdam - dati pagati dai
contribuenti, a quelli "implicati" da Aarhus e sue norme attuative
(Direttive del Parlamento europeo 2003/4/CE sull'accesso all'informazione
ambientale e 2003/35/CE che prevede la partecipazione del pubblico
nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale), che
richiedono che si creino le condizioni per la massima trasparenza della PA
nei suoi processi decisionali, favorendo la partecipazione del pubblico e
condividendo tutti i quadri conoscitivi (ed appunto in tal senso devono
intendersi tutti i dati, anche geografici, anche cartografici), proprio
per consentire la più ampia capacità del cittadino di interlocuire e
partecipare) la PA necessita di una licenza con cui divulgare i propri
dati che in qualche modo la protegga da un utilizzo di quei dati "contro
di lei".

Soprattutto sul fronte ambientale, stante le evidenti interconnessioni
anche con questioni legate alla salute, la PA sente l'esigenza di "andare
coi piedi di piombo", in un contesto di "sabbie mobili".

Nell'attestare quindi la massima libertà di accesso e uso dei dati, la
licenza dovrebbe anche "proteggere" la PA che quei dati ha condiviso.

Solo allora (quando si sarà sciolta la questione della licenza) petizioni
e quant'altro potranno avere maggiori probabilità di successo.

Avete contatti per verificare in Francia, Spagna, Germania, Svezia se
abbiano definito licenze da cui prendere spunti?

Ciao,
Maurizio

__________________

Maurizio Trevisani
Sistema Informativo Ambientale della Regione Toscana - SIRA
Punto Focale Regionale per la Toscana - PFR
Rete del Sistema Informativo Nazionale Ambientale - SINANET
Agenzia per la Protezione dell'Ambiente della Toscana - ARPAT
via Nicola Porpora 22 - 50144 Firenze
tel +39 (0)55 3206484

fax +39 (0)55 3206324

http://sira.arpat.toscana.it/
http://www.sinanet.apat.it/it
http://www.arpat.toscana.it/
_____________________
La vera pace è frutto della giustizia.

Risposta a: < Stefano Costa>

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Ciao Maurizio,

Vi segnalo la necessità che la licenza debba necessariamente tutelare
anche la PA rispetto a qualsiasi utlizzo dei dati. Segnalate anche questo
a Massimo Travostino.

In pratica, nel definire la massima e più libera disponibilità dei dati
(per mille motivi, da quelli citati da Frank Warmenrdam - dati pagati dai
contribuenti, a quelli "implicati" da Aarhus e sue norme attuative
(Direttive del Parlamento europeo 2003/4/CE sull'accesso all'informazione
ambientale e 2003/35/CE che prevede la partecipazione del pubblico
nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale), che
richiedono che si creino le condizioni per la massima trasparenza della PA
nei suoi processi decisionali, favorendo la partecipazione del pubblico e
condividendo tutti i quadri conoscitivi (ed appunto in tal senso devono
intendersi tutti i dati, anche geografici, anche cartografici), proprio
per consentire la più ampia capacità del cittadino di interlocuire e
partecipare) la PA necessita di una licenza con cui divulgare i propri
dati che in qualche modo la protegga da un utilizzo di quei dati "contro
di lei".
  

perdonami ma io non vedo il problema.
quali casi d'uso vedi che si possono ritorcere contro la PA?

Lorenzo

Maurizio Trevisani wrote:

Metti il caso che da alcuni dati si evidenzi una situazione, (es. di
inquinamento) che avrebbe reso obbligatorio un intervento di quella PA,
che, per qualsiasi motivo, anche es. per negligenza, non c'è stato,
chiunque potrebbe utilizzare quella informazione ritorcendola contro la PA
che ha dato libero accesso a quel dato.

Ciao,
Maurizio
  
Maurizio, capisco il tuo punto di vista ma non lo condivido assolutamente.

direi che si debba distinguere fra:
1) La PA, o il suo ufficio di gestione dei dati cartografici, che mette a disposizione della cittadinanza le risorse create con i contributi. Direi che si tratta di un dovere.
2) Le eventuali negligenze di altri uffici della PA che sono visibili a tutti sono un'ottima iniziativa di trasparenza. Posso solo leggere la situazione in cui il cittadino da una mano alla PA nello svolgimento dei suoi compiti. Se la gente mi aiutasse a fare il mio lavoro ne sarei solo contento.

ciao
lorenzo

Risposta a: < Lorenzo Becchi>
  

Ciao Maurizio,

Vi segnalo la necessità che la licenza debba necessariamente tutelare
anche la PA rispetto a qualsiasi utlizzo dei dati. Segnalate anche
questo
a Massimo Travostino.

In pratica, nel definire la massima e più libera disponibilità dei dati
(per mille motivi, da quelli citati da Frank Warmenrdam - dati pagati
dai
contribuenti, a quelli "implicati" da Aarhus e sue norme attuative
(Direttive del Parlamento europeo 2003/4/CE sull'accesso
all'informazione
ambientale e 2003/35/CE che prevede la partecipazione del pubblico
nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale),
che
richiedono che si creino le condizioni per la massima trasparenza della
PA
nei suoi processi decisionali, favorendo la partecipazione del pubblico
e
condividendo tutti i quadri conoscitivi (ed appunto in tal senso devono
intendersi tutti i dati, anche geografici, anche cartografici), proprio
per consentire la più ampia capacità del cittadino di interlocuire e
partecipare) la PA necessita di una licenza con cui divulgare i propri
dati che in qualche modo la protegga da un utilizzo di quei dati "contro
di lei".

perdonami ma io non vedo il problema.
quali casi d'uso vedi che si possono ritorcere contro la PA?

Lorenzo

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Legge 195/2005, Art.5 comma 2:

<< 2. L'accesso all'informazione ambientale e' negato quando la
divulgazione dell'informazione reca pregiudizio:
a) alla riservatezza delle deliberazioni interne delle autorita'
pubbliche, secondo quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in
materia;
b) alle relazioni internazionali, all'ordine e sicurezza pubblica
o alla difesa nazionale;
c) allo svolgimento di procedimenti giudiziari o alla
possibilita' per l'autorita' pubblica di svolgere indagini per
l'accertamento di illeciti;
d) alla riservatezza delle informazioni commerciali o
industriali, secondo quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in
materia, per la tutela di un legittimo interesse economico e
pubblico, ivi compresa la riservatezza statistica ed il segreto
fiscale, nonche' ai diritti di proprieta' industriale, di cui al
decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30;
e) ai diritti di proprieta' intellettuale;
f) alla riservatezza dei dati personali o riguardanti una persona
fisica, nel caso in cui essa non abbia acconsentito alla divulgazione
dell'informazione al pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dal
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
g) agli interessi o alla protezione di chiunque abbia fornito di
sua volonta' le informazioni richieste, in assenza di un obbligo di
legge, a meno che la persona interessata abbia acconsentito alla
divulgazione delle informazioni in questione;
h) alla tutela dell'ambiente e del paesaggio, cui si riferisce
l'informazione, come nel caso dell'ubicazione di specie rare. >>

Lavorando, come M. Trevisani, in una PA comprendo le sue perplessita'
riguardo i casi nei quali le informazioni a carattere ambientale si
considerano 'sensibili'.
D'altro canto, come cittadino, sento impellente il sacrosanto diritto
di poter conoscere eventuali situazioni di rischio intorno a me.
Per esperienza (interna ed esterna) posso assicurare che obbligare e
pretendere dalla PA collaborazione a tutti i costi si traduce spesso
nel cozzare contro un muro di gomma. Il modo migliore per rendere
aperti i dati e le informazioni e' senz'altro quello di cooperare,
riconoscendo che vi sono casi (come quelli citati opportunamente da
giohappy della L.195/2005) che configurano i c.d. 'dati sensibili'.
Cio' non vuol certo dire arrendersi al 'top secret', ma chiunque di
noi collabori con la PA sono certo che fa di tutto per trovare il modo
affinche' le informazioni siano il piu' posibile aperte e libere.
Molto spesso questo si cotruisce con la fiducia, con il far capire che
la trasparenza non vuol dire spogliarsi nudi, ma dare un servizio al
cittadino.
Sono sicuro che gli amici di GFOSS.it che stanno collaborando con il
CNIPA metteranno sul tavolo questa esigenza, trovando il modo di non
far sentire la PA come sotto esame o obbligata a farsi radiografare
dal mondo a tutti i costi.
Siamo tecnici, professionisti e cittadini, e solo riuscendo a fondere
queste nostre identita' potremo essere una risorsa per tutti.

Perdonate il pippottone,
PB

Il 02/11/07, G. Allegri ha scritto:

Legge 195/2005, Art.5 comma 2:

<< 2. L'accesso all'informazione ambientale e' negato quando la
divulgazione dell'informazione reca pregiudizio:
a) alla riservatezza delle deliberazioni interne delle autorita'
pubbliche, secondo quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in
materia;
b) alle relazioni internazionali, all'ordine e sicurezza pubblica
o alla difesa nazionale;
c) allo svolgimento di procedimenti giudiziari o alla
possibilita' per l'autorita' pubblica di svolgere indagini per
l'accertamento di illeciti;
d) alla riservatezza delle informazioni commerciali o
industriali, secondo quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in
materia, per la tutela di un legittimo interesse economico e
pubblico, ivi compresa la riservatezza statistica ed il segreto
fiscale, nonche' ai diritti di proprieta' industriale, di cui al
decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30;
e) ai diritti di proprieta' intellettuale;
f) alla riservatezza dei dati personali o riguardanti una persona
fisica, nel caso in cui essa non abbia acconsentito alla divulgazione
dell'informazione al pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dal
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
g) agli interessi o alla protezione di chiunque abbia fornito di
sua volonta' le informazioni richieste, in assenza di un obbligo di
legge, a meno che la persona interessata abbia acconsentito alla
divulgazione delle informazioni in questione;
h) alla tutela dell'ambiente e del paesaggio, cui si riferisce
l'informazione, come nel caso dell'ubicazione di specie rare. >>

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Trovo molto interessante questo thread, e mi sembra di capire
che la collaborazione col CNIPA possa essere una buona opportunita'
per provare a sciogliere alcuni nodi.

Ho spostato il gruppo di lavoro CNIPA in apposita pagina, per poter
meglio discutere degli argomenti inerenti questa collaborazione:

http://wiki.gfoss.it/index.php/CollaborazioneCNIPA

Ho notato che non c'era nessun riferimento alla questione dei dati
e l'ho quindi aggiunto in una nuova sezione chiamata:

"Questioni chiave NON definite ancora con CNIPA"

A mio aviso questa dei dati pubblici e' di gran lunga piu' "chiave"
come questione che la valutazione del software libero in se.

La liberta' del software non e' una mera convenienza economica,
ed e' importante che si tenga presente.

--strk;

On Fri, Nov 02, 2007 at 09:00:16AM +0100, Pietro Blu Giandonato wrote:

Lavorando, come M. Trevisani, in una PA comprendo le sue perplessita'
riguardo i casi nei quali le informazioni a carattere ambientale si
considerano 'sensibili'.
D'altro canto, come cittadino, sento impellente il sacrosanto diritto
di poter conoscere eventuali situazioni di rischio intorno a me.
Per esperienza (interna ed esterna) posso assicurare che obbligare e
pretendere dalla PA collaborazione a tutti i costi si traduce spesso
nel cozzare contro un muro di gomma. Il modo migliore per rendere
aperti i dati e le informazioni e' senz'altro quello di cooperare,
riconoscendo che vi sono casi (come quelli citati opportunamente da
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Cio' non vuol certo dire arrendersi al 'top secret', ma chiunque di
noi collabori con la PA sono certo che fa di tutto per trovare il modo
affinche' le informazioni siano il piu' posibile aperte e libere.
Molto spesso questo si cotruisce con la fiducia, con il far capire che
la trasparenza non vuol dire spogliarsi nudi, ma dare un servizio al
cittadino.
Sono sicuro che gli amici di GFOSS.it che stanno collaborando con il
CNIPA metteranno sul tavolo questa esigenza, trovando il modo di non
far sentire la PA come sotto esame o obbligata a farsi radiografare
dal mondo a tutti i costi.
Siamo tecnici, professionisti e cittadini, e solo riuscendo a fondere
queste nostre identita' potremo essere una risorsa per tutti.

Perdonate il pippottone,
PB

Il 02/11/07, G. Allegri ha scritto:
> Legge 195/2005, Art.5 comma 2:
>
> << 2. L'accesso all'informazione ambientale e' negato quando la
> divulgazione dell'informazione reca pregiudizio:
> a) alla riservatezza delle deliberazioni interne delle autorita'
> pubbliche, secondo quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in
> materia;
> b) alle relazioni internazionali, all'ordine e sicurezza pubblica
> o alla difesa nazionale;
> c) allo svolgimento di procedimenti giudiziari o alla
> possibilita' per l'autorita' pubblica di svolgere indagini per
> l'accertamento di illeciti;
> d) alla riservatezza delle informazioni commerciali o
> industriali, secondo quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in
> materia, per la tutela di un legittimo interesse economico e
> pubblico, ivi compresa la riservatezza statistica ed il segreto
> fiscale, nonche' ai diritti di proprieta' industriale, di cui al
> decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30;
> e) ai diritti di proprieta' intellettuale;
> f) alla riservatezza dei dati personali o riguardanti una persona
> fisica, nel caso in cui essa non abbia acconsentito alla divulgazione
> dell'informazione al pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dal
> decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
> g) agli interessi o alla protezione di chiunque abbia fornito di
> sua volonta' le informazioni richieste, in assenza di un obbligo di
> legge, a meno che la persona interessata abbia acconsentito alla
> divulgazione delle informazioni in questione;
> h) alla tutela dell'ambiente e del paesaggio, cui si riferisce
> l'informazione, come nel caso dell'ubicazione di specie rare. >>
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() ASCII Ribbon Campaign
/\ Keep it simple!

Condivido con Lorenzo che una serie di motivi che fino ad oggi hanno
pesantemente limitato l'accesso alla informazione (di cui i dati
cartografici sono solo un piccolo e forse meno "delicato" pezzetto)
ambientale siano "non condivisibili". Ma un approccio pragmatico consiglia
di andare per passi, riconoscendo che alcuni limiti, difetti, problemi vi
sono. Si lavora alla diffusione di una nuova cultura, che piano piano deve
pervadere anche il modo di operare della PA. Avete visto il servizio di
Report sull'accesso ai documenti pubblici in Svezia?

Ad esempio, una ipotesi di licenza Open Source allo studio in Toscana
prevede "la tutela degli enti referenti da responsabilità derivanti
dall'uso del prodotto;". In pratica si ammette che un SW rilasciato per il
riuso da altre PA possa, ad esempio per bachi o difetti, produrre danni:
chi ha rilasciato l'applicazione non assume responsabilità derivanti
dall'uso del prodotto.

Del resto, se un malfunzionamento di un SW commerciale qualsiasi ci
provoca, ad esempio, una perdita di dati, nulla si può contestare al
produttore di quella applicazione.

Suggerisco quindi un approccio pragmatico, che credo possa avere maggiori
chances di successo.

Mi permetto di sottoporvi la bozza di un articolo che sto buttando giù
sull'argomento: se avete consigli o correzioni saranno bene accetti.

Ciao,
Maurizio

Risposta a: < Pietro Blu Giandonato>

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riconoscendo che vi sono casi (come quelli citati opportunamente da
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Cio' non vuol certo dire arrendersi al 'top secret', ma chiunque di
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Molto spesso questo si cotruisce con la fiducia, con il far capire che
la trasparenza non vuol dire spogliarsi nudi, ma dare un servizio al
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Il 02/11/07, G. Allegri ha scritto:

Legge 195/2005, Art.5 comma 2:

<< 2. L'accesso all'informazione ambientale e' negato quando la
divulgazione dell'informazione reca pregiudizio:
a) alla riservatezza delle deliberazioni interne delle autorita'
pubbliche, secondo quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in
materia;
b) alle relazioni internazionali, all'ordine e sicurezza pubblica
o alla difesa nazionale;
c) allo svolgimento di procedimenti giudiziari o alla
possibilita' per l'autorita' pubblica di svolgere indagini per
l'accertamento di illeciti;
d) alla riservatezza delle informazioni commerciali o
industriali, secondo quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in
materia, per la tutela di un legittimo interesse economico e
pubblico, ivi compresa la riservatezza statistica ed il segreto
fiscale, nonche' ai diritti di proprieta' industriale, di cui al
decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30;
e) ai diritti di proprieta' intellettuale;
f) alla riservatezza dei dati personali o riguardanti una persona
fisica, nel caso in cui essa non abbia acconsentito alla divulgazione
dell'informazione al pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dal
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
g) agli interessi o alla protezione di chiunque abbia fornito di
sua volonta' le informazioni richieste, in assenza di un obbligo di
legge, a meno che la persona interessata abbia acconsentito alla
divulgazione delle informazioni in questione;
h) alla tutela dell'ambiente e del paesaggio, cui si riferisce
l'informazione, come nel caso dell'ubicazione di specie rare. >>

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openness.odt (36.5 KB)

Maurizio, ottimo articolo, invito tutti alla sua lettura.

credo apprezzerai il lavoro della Open Knowledge Foundation:
http://www.okfn.org/

Anche se l'ha postato da poco lui stesso, rimando l'articolo di Stefano Maffulli su interoperabilità, free gis e open standards:
http://www.amfm.it/conferenza2006/atti/maffulli1.pdf

penso sempre di più che il Public Domain sia l'unica licenza sensata per un prodotto distribuito dalla "Pubblica" Amministrazione.
questa la licenza dei dati Census:
----------------------------------------------------
Public Domain Maps

The Census TIGER data base is the source for maps generated by the TIGER Map Service. The data used to create the maps comes from the Census Bureau, an agency of the U.S. Government, and is in the public domain. Thus the maps you can download from this site are in the public domain and you are free to use them as you choose.
----------------------------------------------------

dimenticavo, Maurizio, non hai specificato la licenza del tuo articolo!
:wink:

ciao
Lorenzo

Maurizio Trevisani wrote:

Condivido con Lorenzo che una serie di motivi che fino ad oggi hanno
pesantemente limitato l'accesso alla informazione (di cui i dati
cartografici sono solo un piccolo e forse meno "delicato" pezzetto)
ambientale siano "non condivisibili". Ma un approccio pragmatico consiglia
di andare per passi, riconoscendo che alcuni limiti, difetti, problemi vi
sono. Si lavora alla diffusione di una nuova cultura, che piano piano deve
pervadere anche il modo di operare della PA. Avete visto il servizio di
Report sull'accesso ai documenti pubblici in Svezia?

Ad esempio, una ipotesi di licenza Open Source allo studio in Toscana
prevede "la tutela degli enti referenti da responsabilità derivanti
dall'uso del prodotto;". In pratica si ammette che un SW rilasciato per il
riuso da altre PA possa, ad esempio per bachi o difetti, produrre danni:
chi ha rilasciato l'applicazione non assume responsabilità derivanti
dall'uso del prodotto.

Del resto, se un malfunzionamento di un SW commerciale qualsiasi ci
provoca, ad esempio, una perdita di dati, nulla si può contestare al
produttore di quella applicazione.

Suggerisco quindi un approccio pragmatico, che credo possa avere maggiori
chances di successo.

Mi permetto di sottoporvi la bozza di un articolo che sto buttando giù
sull'argomento: se avete consigli o correzioni saranno bene accetti.

Ciao,
Maurizio

penso sempre di più che il Public Domain sia l'unica licenza sensata per
un prodotto distribuito dalla "Pubblica" Amministrazione.

Intendi dire che la PD andrebbe bene secondo te per i soli prodotti distribuiti gratuitamente, intendendo con cio' che non tutti sono distribuibili, ma solo quelli
che a buona ragione potrebbero essere distribuiti con licenza PD perche' non ledono diritti di terzi, perche' la loro divulgazione non reca danno economico a
nessuno e cosi' via.

Oppure intendi dire che tutti i dati della PA andrebbero distribuiti, e come tali tutti andrebbero distribuiti con licenza PD ?

Tieni presente che la tua affermazione potrebbe anche essere intesa nel senso che in realta' la PA non dovrebbe distribuire niente perche' altrimenti
andrebbe distribuito con licenza PD :slight_smile:

E cosa intendi per distribuito ?

etimologicamente parlando con "distribuito" si intende tagliare a fette e assegnare a ognuno la propria fetta.

http://www.etimo.it/?term=distribuire

Per cui ancora con tale termine non intendi propriamente dire che gli archivi debbano essere rilasciati a chiunque, ma a "ognuno la sua fetta".
Poi come si suddivide la fetta vediamo: magari per comune di residenza ? :slight_smile:

Andrea.

On Sat, 03 Nov 2007 01:10:46 +0100, Lorenzo Becchi wrote:

Maurizio, ottimo articolo, invito tutti alla sua lettura.

credo apprezzerai il lavoro della Open Knowledge Foundation:
http://www.okfn.org/

Anche se l'ha postato da poco lui stesso, rimando l'articolo di Stefano
Maffulli su interoperabilità, free gis e open standards:
http://www.amfm.it/conferenza2006/atti/maffulli1.pdf

penso sempre di più che il Public Domain sia l'unica licenza sensata per
un prodotto distribuito dalla "Pubblica" Amministrazione.
questa la licenza dei dati Census:
----------------------------------------------------
Public Domain Maps

The Census TIGER data base is the source for maps generated by the TIGER
Map Service. The data used to create the maps comes from the Census
Bureau, an agency of the U.S. Government, and is in the public domain.
Thus the maps you can download from this site are in the public domain
and you are free to use them as you choose.
----------------------------------------------------

dimenticavo, Maurizio, non hai specificato la licenza del tuo articolo!
:wink:

ciao
Lorenzo

Maurizio Trevisani wrote:

Condivido con Lorenzo che una serie di motivi che fino ad oggi hanno
pesantemente limitato l'accesso alla informazione (di cui i dati
cartografici sono solo un piccolo e forse meno "delicato" pezzetto)
ambientale siano "non condivisibili". Ma un approccio pragmatico consiglia
di andare per passi, riconoscendo che alcuni limiti, difetti, problemi vi
sono. Si lavora alla diffusione di una nuova cultura, che piano piano deve
pervadere anche il modo di operare della PA. Avete visto il servizio di
Report sull'accesso ai documenti pubblici in Svezia?

Ad esempio, una ipotesi di licenza Open Source allo studio in Toscana
prevede "la tutela degli enti referenti da responsabilità derivanti
dall'uso del prodotto;". In pratica si ammette che un SW rilasciato per il
riuso da altre PA possa, ad esempio per bachi o difetti, produrre danni:
chi ha rilasciato l'applicazione non assume responsabilità derivanti
dall'uso del prodotto.

Del resto, se un malfunzionamento di un SW commerciale qualsiasi ci
provoca, ad esempio, una perdita di dati, nulla si può contestare al
produttore di quella applicazione.

Suggerisco quindi un approccio pragmatico, che credo possa avere maggiori
chances di successo.

Mi permetto di sottoporvi la bozza di un articolo che sto buttando giù
sull'argomento: se avete consigli o correzioni saranno bene accetti.

Ciao,
Maurizio

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