[Gfoss] Dati, Accesso e Diritto d'autore

Mi inserisco nella risposta di Andrea Giacomelli:

Con un paio di considerazioni:

La prima e' che casualmente ho visto che e' stato rilasciato un prototipo di
editor di metadati per Inspire.

http://www.inspire-geoportal.eu/inspireEditor.htm

Poi, venendo all'argomento che vorrei disquisire:

Leggo nell'intervento precedente:

Quello che mi chiedo io: come fa poi la Commissione, il consiglio
d'Europa, o la singola pubblica amministrazione di un singolo stato, ad
accedere liberamente ad esempio ai dati italiani, che sono protetti da
diritto d'autore?

Partendo dal testo della direttiva:

Secondo me,
occorre distinguere alcuni aspetti:

Quando si dice che la singola pubblica amministrazione deve accedere
liberamente a dei dati.
Cio' non implica necessariamente che debba utilizzarli in violazione
del diritto di autore.

Non a caso nella direttiva
http://www.ec-gis.org/inspire/directive/l_10820070425en00010014.pdf

all'articolo 5 paragrafo 2 comma b viene detto:
viene detto che e' essenziale il rilascio della metainformazione, ove
sia riportato tra le altre cose, anche eventuali condizioni per
l'utilizzo compresi eventuali costi.

conditions applying to access to, and use of, spatial data
sets and services and, where applicable, corresponding fees;

Inoltre, all'articolo 11 ove vengono delineati i compiti dei servizi
di rete (network services)
Al paragrafo 1 viene richiesto:

.........................................................................
1. Member States shall establish and operate a network of the
following services for the spatial data sets and services for which
metadata have been created in accordance with this Directive:
.........................................................................

Tra i servizi ci sono anche quelli di consultazione, download,
tradformazione, etc...

Pero' il fatto che siano elencati nella direttiva non implica
direttamente che chiunque debba e possa usarli.
Certamente in altri punti del testo viene chiarito che quantomeno la
consultazione dei metadati, magari online e' auspicabile a chiunque.
E forse, ma al momento non ricordo bene (e forse potrebbe darsi che
sia solo lasciata come auspicio e non come obbligo) anche la
consultazione online , (il che non implica il download).

E infine all'articolo 13,
viene chiarito che ogni stato menbro puo' porre delle eccezioni alla
circolazione di certi dati:

.........................................................................
By way of derogation from Article 11(1), Member States may
limit public access to spatial data sets and services through the
services referred to in points (b) to (e) of Article 11(1), or to the
e-commerce services referred to in Article 14(3), where such
access would adversely affect any of the following:
.........................................................................

ovvero se si ritenga che cio' comporti la violazione di alcune delle
casistiche previste:
e tra esse ci sono:

al comma e: intellectual property rights;

Per cui ove serve il diritto d'autore viene fatto salvo.
Occorre chiarire pero' che l'applicazione viene lasciata al singolo
stato e quindi se uno stato decide di andare oltre e mettere
liberamente in circolazione dati anche se coperti da diritto di autore
,
e' un'altra questione, e non centra con la direttiva Inspire.

Continuando:
negli altri commi ci sono anche altre casistiche quali protezione
dell'ambiente, confidenzialaita' di informazioni commerciali, etc...

Infine all'articolo 17,
paragrafo1:

viene indicato che ogni stato deve fare il possibile per condividere
(cosa significa condividere?)
tra le proprie PA. Ovvero ogni ente pubblico deve poter accedere a
tutta l'informazione che ricade in questa normativa.
Salvo le eccezioni sopra riportate.

.........................................................................
1. Each Member State shall adopt measures for the sharing of
spatial data sets and services between its public authorities
referred to in point (9)(a) and (b) of Article 3. Those measures
shall enable those public authorities to gain access to spatial data
sets and services, and to exchange and use those sets and
services, for the purposes of public tasks that may have an
impact on the environment.
.........................................................................

E al paragrafo 3 viene precisato che ove si ravveda tale necessita' e'
ammissibile (anche se in molti casi non e' auspicabile, ma e' una mia
personale opinione)
chiedere un pagamento a chi ne facesse utilizzo.

.........................................................................
Member States may allow public authorities that supply
spatial data sets and services to license them to, and/or require
payment from, the public authorities or institutions and bodies
of the Community that use these spatial data sets and services.
Any such charges and licenses must be fully compatible with the
general aim of facilitating the sharing of spatial data sets and
services between public authorities.
.........................................................................

come ho sentito dire in un paio di occasioni, risposte a domande tipo
questa si configurano come consulenza (a meno che in lista non ci legga
qualche referente degli organi citati, e non si voglia esprimere formalmente
in merito per aiutare a rispondere).

battute a parte, il tema è in effetti "spesso". chi se la sente può partire
da:

http://www.ec-gis.org/inspire/

per ripercorrere quei 15 anni o giù di lì di ragionamenti sul tema, e poi si
può aprire il confronto.

--
~~~~~~~~~~~~~~~~~
§ Andrea §
§ Peri §
~~~~~~~~~~~~~~~~~

Andrea,
non per essere anglofobo, ma avendo a disposizione il testo italiano della direttiva credo sia meglio usare quello:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:108:0001:0014:IT:PDF

pg

2008/7/17 Andrea Peri <peri.rtoscana@gmail.com>:

Mi inserisco nella risposta di Andrea Giacomelli:

Con un paio di considerazioni:

La prima e’ che casualmente ho visto che e’ stato rilasciato un prototipo di
editor di metadati per Inspire.

http://www.inspire-geoportal.eu/inspireEditor.htm

Poi, venendo all’argomento che vorrei disquisire:

Leggo nell’intervento precedente:

Quello che mi chiedo io: come fa poi la Commissione, il consiglio
d’Europa, o la singola pubblica amministrazione di un singolo stato, ad
accedere liberamente ad esempio ai dati italiani, che sono protetti da
diritto d’autore?

Partendo dal testo della direttiva:

Secondo me,
occorre distinguere alcuni aspetti:

Quando si dice che la singola pubblica amministrazione deve accedere
liberamente a dei dati.
Cio’ non implica necessariamente che debba utilizzarli in violazione
del diritto di autore.

Non a caso nella direttiva
http://www.ec-gis.org/inspire/directive/l_10820070425en00010014.pdf

all’articolo 5 paragrafo 2 comma b viene detto:
viene detto che e’ essenziale il rilascio della metainformazione, ove
sia riportato tra le altre cose, anche eventuali condizioni per
l’utilizzo compresi eventuali costi.

conditions applying to access to, and use of, spatial data
sets and services and, where applicable, corresponding fees;

Inoltre, all’articolo 11 ove vengono delineati i compiti dei servizi
di rete (network services)
Al paragrafo 1 viene richiesto:

  1. Member States shall establish and operate a network of the
    following services for the spatial data sets and services for which
    metadata have been created in accordance with this Directive:

Tra i servizi ci sono anche quelli di consultazione, download,
tradformazione, etc…

Pero’ il fatto che siano elencati nella direttiva non implica
direttamente che chiunque debba e possa usarli.
Certamente in altri punti del testo viene chiarito che quantomeno la
consultazione dei metadati, magari online e’ auspicabile a chiunque.
E forse, ma al momento non ricordo bene (e forse potrebbe darsi che
sia solo lasciata come auspicio e non come obbligo) anche la
consultazione online , (il che non implica il download).

E infine all’articolo 13,
viene chiarito che ogni stato menbro puo’ porre delle eccezioni alla
circolazione di certi dati:


By way of derogation from Article 11(1), Member States may
limit public access to spatial data sets and services through the
services referred to in points (b) to (e) of Article 11(1), or to the
e-commerce services referred to in Article 14(3), where such
access would adversely affect any of the following:

ovvero se si ritenga che cio’ comporti la violazione di alcune delle
casistiche previste:
e tra esse ci sono:

al comma e: intellectual property rights;

Per cui ove serve il diritto d’autore viene fatto salvo.
Occorre chiarire pero’ che l’applicazione viene lasciata al singolo
stato e quindi se uno stato decide di andare oltre e mettere
liberamente in circolazione dati anche se coperti da diritto di autore
,
e’ un’altra questione, e non centra con la direttiva Inspire.

Continuando:
negli altri commi ci sono anche altre casistiche quali protezione
dell’ambiente, confidenzialaita’ di informazioni commerciali, etc…

Infine all’articolo 17,
paragrafo1:

viene indicato che ogni stato deve fare il possibile per condividere
(cosa significa condividere?)
tra le proprie PA. Ovvero ogni ente pubblico deve poter accedere a
tutta l’informazione che ricade in questa normativa.
Salvo le eccezioni sopra riportate.

  1. Each Member State shall adopt measures for the sharing of
    spatial data sets and services between its public authorities
    referred to in point (9)(a) and (b) of Article 3. Those measures
    shall enable those public authorities to gain access to spatial data
    sets and services, and to exchange and use those sets and
    services, for the purposes of public tasks that may have an
    impact on the environment.

E al paragrafo 3 viene precisato che ove si ravveda tale necessita’ e’
ammissibile (anche se in molti casi non e’ auspicabile, ma e’ una mia
personale opinione)
chiedere un pagamento a chi ne facesse utilizzo.


Member States may allow public authorities that supply
spatial data sets and services to license them to, and/or require
payment from, the public authorities or institutions and bodies
of the Community that use these spatial data sets and services.
Any such charges and licenses must be fully compatible with the
general aim of facilitating the sharing of spatial data sets and
services between public authorities.

come ho sentito dire in un paio di occasioni, risposte a domande tipo
questa si configurano come consulenza (a meno che in lista non ci legga
qualche referente degli organi citati, e non si voglia esprimere formalmente
in merito per aiutare a rispondere).

battute a parte, il tema è in effetti “spesso”. chi se la sente può partire
da:

http://www.ec-gis.org/inspire/

per ripercorrere quei 15 anni o giù di lì di ragionamenti sul tema, e poi si
può aprire il confronto.

§ Andrea §
§ Peri §

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Piergiorgio Cipriano
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