[Gfoss] R: Gara per l'acquisto di licenze Microsoft: illegale in Portogallo

Da: cavallini@faunalia.it
Data: 02/05/2013 16.31
A: "GFOSS.it"<gfoss@lists.gfoss.it>
Ogg: [Gfoss] Gara per l&#39;acquisto di licenze Microsoft:

illegale in Portogallo

In sostanza, l'acquisto e' stato giudicato illegale dalla

corte, perche' le

specifiche tecniche consentivano la partecipazione alla sola

Microsoft (o suoi partner).

Riusciremo a ripetere questi successi anche in Italia? I

precedenti ci sono, ci

avevano fatto ben sperare, poi mi pare che l'azione si sia in

parte arenata.

E' illegale anche in Italia. Solo che qui non ci sono, che io
sappia, associazioni
di imprese come quella portoghese, e le imprese che hanno uno
specifico
interesse non sempre possono permettersi di sostenere da soli i
costi di una
causa del genere.

Saluti,
    Marco

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Il 02/05/2013 18:33, marcocurreli@tiscali.it ha scritto:

E' illegale anche in Italia. Solo che qui non ci sono, che io
sappia, associazioni
di imprese come quella portoghese, e le imprese che hanno uno
specifico
interesse non sempre possono permettersi di sostenere da soli i
costi di una
causa del genere.

In passato, Assoli ha intrapreso queste azioni, con buoni risultati.
Credo che anche GFOSS.it potrebbe fare lo stesso.
Saluti.
- --
Paolo Cavallini - Faunalia
www.faunalia.eu
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Comment: Using GnuPG with Mozilla - http://enigmail.mozdev.org/

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=g28k
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On 18:44 Thu 02 May , Paolo Cavallini wrote:

In passato, Assoli ha intrapreso queste azioni, con buoni risultati.
Credo che anche GFOSS.it potrebbe fare lo stesso.

Ho il dubbio che azioni specifiche di questo genere eccedano un
pochino gli scopi di un'associazione di promozione sociale. In ogni
caso non hanno la stessa probabilità di riuscita.

In una causa come questa è importante, a mio avviso, l'esatta
individuazione dei soggetti danneggiati, in questo caso le imprese
escluse dall'appalto e tutte quelle che non hanno potuto partecipare.

L'associazione gfoss.it, come tutte le associazioni di promozione
sociale, possono essere portatrici di interesi diffusi, e non di
interessi di categoria.

Morale della favola: un'associaizone di imprese ha il 99% delle
probabilità di vincere la causa, un'associazione di promozione sociale
il 20%.

Un saluto,
       Marco

FYI:
http://www.softwarelibero.it/abbiamo-vinto-it
Saluti.

Marco Curreli marcocurreli@tiscali.it ha scritto:

On 18:44 Thu 02 May     , Paolo Cavallini wrote:

> In passato, Assoli ha intrapreso queste azioni, con buoni risultati.
> Credo che anche [GFOSS.it](http://GFOSS.it) potrebbe fare lo stesso.

Ho il dubbio che azioni specifiche di questo genere eccedano un
pochino gli scopi di un'associazione di promozione sociale. In ogni
caso non hanno la stessa probabilità di riuscita.

In una causa come questa è importante, a mio avviso, l'esatta
individuazione dei soggetti danneggiati, in questo caso le imprese
escluse dall'appalto e tutte quelle che non hanno potuto partecipare.

L'associazione [gfoss.it](http://gfoss.it), come tutte le associazioni di promozione
sociale, possono essere
portatrici di interesi diffusi, e non di
interessi di categoria.

Morale della favola: un'associaizone di imprese ha il 99% delle
probabilità di vincere la causa, un'associazione di promozione sociale
il 20%.

Un saluto,
Marco

---

Gfoss@lists.gfoss.it
[http://lists.gfoss.it/cgi-bin/mailman/listinfo/gfoss](http://lists.gfoss.it/cgi-bin/mailman/listinfo/gfoss)
Questa e' una lista di discussione pubblica aperta a tutti.
I messaggi di questa lista non hanno relazione diretta con le posizioni dell'Associazione [GFOSS.it](http://GFOSS.it).
638 iscritti al 28.2.2013


http://faunalia.it/pc
Sorry for being short

Il giorno Thu, 02 May 2013 16:31:20 +0200
Paolo Cavallini <cavallini@faunalia.it> ha scritto:

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1

Salve.

ciao Paolo;

Non mi pare che la notizia sia gia' girata su questa lista:
http://www.esop.pt/court-annuls-public-tender-for-microsoft-software-in-the-municipality-of-almada/
In sostanza, l'acquisto e' stato giudicato illegale dalla corte,
perche' le specifiche tecniche consentivano la partecipazione alla
sola Microsoft (o suoi partner).

se la motivazione è questa:
"...The court confirms that, according to the Portuguese Law, public
tenders must include functional requirements and must NOT include
specific brands."
mi fate preoccupare; senza essere un esperto di legislazione sulle
OO.PP. sono abbastanza sicuro che l'indicazione di marchi specifici nei
capitolati di appalto era vietato in Italia anche prima di "Mani
pulite"; il fatto che fosse interamente osservata chiaramente è altra
cosa, però in generale il principio era consolidato; se tutte le
riforme introdotte sotto l'egida della trasparenza e concorrenza
avessero prodotto questo arretramento ci sarebbe da preoccuparci;

riguardo alle osservazioni di Marco:

Il giorno Thu, 2 May 2013 20:53:50 +0200
Marco Curreli <marcocurreli@tiscali.it> ha scritto:

On 18:44 Thu 02 May , Paolo Cavallini wrote:
> In passato, Assoli ha intrapreso queste azioni, con buoni risultati.
> Credo che anche GFOSS.it potrebbe fare lo stesso.

Ho il dubbio che azioni specifiche di questo genere eccedano un
pochino gli scopi di un'associazione di promozione sociale.....

........

Morale della favola: un'associaizone di imprese ha il 99% delle
probabilità di vincere la causa, un'associazione di promozione sociale
il 20%.

credo sia difficile sottrarsi alle tue puntuali considerazioni, ciò
nonostante non sarei così sicuro che la cosa esuli dagli obiettivi di
una associazione di promozione sociale; certo, se la vedi dal punto di
vista materiale, non c'è dubbio che il danno lo patisca la ditta
scorrettamente esclusa, però un regime rispettoso della trasparenza,
della libera concorrenza e della legalità (e che a rispettarlo sia la
P.A.) mi sembra facilmente riconducibile ad un problema di interesse
generale, quindi per me non pregiudizialmente estraneo all'attività di
una associazione;

ovvio: la valutazione delle priorità, la disponibilità delle risorse e
le probabilità di successo sono ovviamente un altro e più difficile
discorso;

Un saluto,
       Marco

ciao,
giuliano

Sicuramente ci sono le eccezioni.

E’ plausibile che non vada indicato un marchio specifico quando ci sono piu’ marchi che possono svolgere il medesimo compito,

ma serve invece citarlo quando tale informazione è essenziale per poter definire il prezzo e quindi l’offerta.

Ad esempio se fai un bando per acquisire pezzi di ricambio per una macchina devi necessariamente citare la sua marca.

Anche perche’ in caso contrario dai un indebito vantaggio a chi sa’ , magari perche’ te la ha venduta lui, la marca della macchina.

Lo stesso vale quando si fanno gare per manutenzione di software etc…

···

Il giorno 03 maggio 2013 00:09, giuliano <giulianc@tiscali.it> ha scritto:

Il giorno Thu, 02 May 2013 16:31:20 +0200
Paolo Cavallini <cavallini@faunalia.it> ha scritto:

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1

Salve.

ciao Paolo;

Non mi pare che la notizia sia gia’ girata su questa lista:
http://www.esop.pt/court-annuls-public-tender-for-microsoft-software-in-the-municipality-of-almada/

In sostanza, l’acquisto e’ stato giudicato illegale dalla corte,
perche’ le specifiche tecniche consentivano la partecipazione alla
sola Microsoft (o suoi partner).

se la motivazione è questa:
“…The court confirms that, according to the Portuguese Law, public
tenders must include functional requirements and must NOT include
specific brands.”
mi fate preoccupare; senza essere un esperto di legislazione sulle
OO.PP. sono abbastanza sicuro che l’indicazione di marchi specifici nei
capitolati di appalto era vietato in Italia anche prima di “Mani
pulite”; il fatto che fosse interamente osservata chiaramente è altra
cosa, però in generale il principio era consolidato; se tutte le
riforme introdotte sotto l’egida della trasparenza e concorrenza
avessero prodotto questo arretramento ci sarebbe da preoccuparci;

riguardo alle osservazioni di Marco:

Il giorno Thu, 2 May 2013 20:53:50 +0200

Marco Curreli <marcocurreli@tiscali.it> ha scritto:

On 18:44 Thu 02 May , Paolo Cavallini wrote:

In passato, Assoli ha intrapreso queste azioni, con buoni risultati.
Credo che anche GFOSS.it potrebbe fare lo stesso.

Ho il dubbio che azioni specifiche di questo genere eccedano un

pochino gli scopi di un’associazione di promozione sociale…

Morale della favola: un’associaizone di imprese ha il 99% delle
probabilità di vincere la causa, un’associazione di promozione sociale
il 20%.

credo sia difficile sottrarsi alle tue puntuali considerazioni, ciò
nonostante non sarei così sicuro che la cosa esuli dagli obiettivi di
una associazione di promozione sociale; certo, se la vedi dal punto di
vista materiale, non c’è dubbio che il danno lo patisca la ditta
scorrettamente esclusa, però un regime rispettoso della trasparenza,
della libera concorrenza e della legalità (e che a rispettarlo sia la
P.A.) mi sembra facilmente riconducibile ad un problema di interesse
generale, quindi per me non pregiudizialmente estraneo all’attività di
una associazione;

ovvio: la valutazione delle priorità, la disponibilità delle risorse e
le probabilità di successo sono ovviamente un altro e più difficile
discorso;

Un saluto,
Marco

ciao,
giuliano


Gfoss@lists.gfoss.it
http://lists.gfoss.it/cgi-bin/mailman/listinfo/gfoss
Questa e’ una lista di discussione pubblica aperta a tutti.
I messaggi di questa lista non hanno relazione diretta con le posizioni dell’Associazione GFOSS.it.
638 iscritti al 28.2.2013

Andrea Peri
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